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Titolare del potere sostitutivo e Indennizzo da ritardo

Titolare del potere sostitutivo

Legge 241/90 art. 2 comma 9bis

La Provincia di Modena ha previsto nel proprio "Regolamento  in materia di procedimento  amministrativo e di diritto di accesso - art.6 commi 5 e 6" che il potere sostitutivo per concludere il procedimento in caso di inerzia del dirigente competente, è attribuito:

  • al Segretario Generale in caso di inerzia da parte di un Direttore di Area;
  • al Direttore di Area in caso di inerzia da parte di un Dirigente di Servizio.

Decorso inutilmente il termine previsto per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, che entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, deve concludere il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario.

Indennizzo da ritardo per i procedimenti di avvio ed esercizio di attività di impresa

D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 art. 28

Nei soli procedimenti di avvio e di esercizio di attività di impresa, il ritardo nell'emanazione del provvedimento finale determina il diritto ad un indennizzo a carico dell'amministrazione nella misura di 30 euro per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000 euro.

La Provincia è tenuta a corrispondere l'indennizzo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

  1. che il procedimento riguardi l'avvio o l'esercizio dell'attività di impresa;
  2. che il procedimento non si concluda nei termini previsti dalla legge o nei termini stabiliti nell'elenco "Procedimenti" contenuto nella presente Sezione;
  3. che sia stato azionato, preventivamente il potere sostitutivo di cui sopra e sia perdurata l'inerzia dell'amministrazione. L'azione nei confronti del titolare del potere sostitutivo deve essere presentata entro 20 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
Proprietà dell'articolo
data di creazione: lunedì 9 settembre 2013
data di modifica: mercoledì 21 settembre 2016