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Commissione Provinciale Abusi edilizi ed Espropri

Compiti

L'Art. 25 della L.R. 37/2002 (modificato da art. 26 L.R. 3 giugno 2003, n. 105), assegna alla Commissione le seguenti competenze:

  • La Commissione, nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo le pubblicazioni ufficiali dell'Istituto di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo medio nel precedente anno solare dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati

  • La Commissione ha inoltre le seguenti competenze:

    1. esprime, ove richiesto, il parere per la determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;

    2. determina l'indennità definitiva e quella urgente di espropriazione, qualora non si proceda con la procedura di arbitraggio di cui all'articolo 21 del d.p.r. 327/2001;

    3. determina il corrispettivo della retrocessione, se non viene concordato tra le parti, nei casi di retrocessione totale o parziale del bene;

    4. determina l'indennità che spetta al proprietario in caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, se manca l'accordo;

    5. esercita i compiti già attribuiti dalla legislazione statale alle Agenzie del territorio, relativi all'applicazione delle sanzioni, in caso di abusi edilizi.

I soggetti che richiedono la stima dell'indennità' definitiva o di quella urgente di esproprio, il corrispettivo della retrocessione del bene e l'indennità' per occupazione temporanea, sono tenuti al versamento, a titolo di rimborso delle spese istruttorie sostenute dalla Commissione, di una somma determinata forfetariamente dalla Provincia.

Relativamente alle competenze di cui comma 2 lettera e) “abusi edilizi”, si elenca di seguito la vigente legislazione relativamente alle casistiche in cui la Commissione è tenuta a determinare l’aumento di valore dell’immobile a seguito dell’opera abusiva:

D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380

Art. 33 - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità
Comma 2.. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

Art. 34 - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
Comma 2. Per gli edifici adibiti ad usi diversi da quello residenziale.

Art. 37 - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità
Comma 1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività.

Comma 3. Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968.

Comma 4. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda.

Art. 38 Interventi eseguiti in base a permesso annullato
Comma 1. In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio.

LEGGE REGIONALE

Con Legge del 30 luglio 2013 n. 15 la Regione Emilia Romagna ha modificato l’art. 21 della Legge n. 21 ottobre n. 23 stabilendo che:

Comma 2. Ai fini del calcolo delle sanzioni pecuniarie connesse al valore venale di opere o di loro parti illecitamente eseguite, il Comune utilizza le quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio, applicando la cifra espressa nel valore minimo.

Comma 2 bis. Le Commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio provvedono a determinare il valore delle opere o delle loro parti abusivamente realizzate, nei casi in cui non sono disponibili i parametri di valutazione di cui al comma 2, salvo i casi in cui i Comuni siano dotati di proprie strutture competenti in materia di stime immobiliari.

Si elencano quindi i corrispondenti articoli della legge Regionale 21 ottobre 2004 n. 23 sui quali la commissione si esprimerà solo in mancanza di Valori OMI o qualora i comuni non si siano dotati di apposite strutture per le stime:

Art. 10 Salvaguardia degli edifici vincolati - Comma 2: Su richiesta motivata dell'interessato presentata a seguito della avvenuta sospensione dei lavori, lo Sportello unico per l'edilizia irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della restituzione in pristino a causa della compromissione del bene tutelato.

Art. 14 Interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali - comma 2: sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere, determinato ai sensi dell'articolo 21, comma 2, qualora accerti, con apposita relazione tecnica, l'impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive

 Art. 15 Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo - Comma 2: quando c’è impossibilità della rimozione o demolizione delle opere abusive in relazione al pregiudizio strutturale e funzionale che sarebbe arrecato alle parti residue dell'immobile legittimamente edificate.

Art. 16  Altri interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo - Comma 1: Fuori dai casi di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo.

Art. 16 bis Sanzioni per interventi di attività edilizia libera - Comma 4: Qualora gli interventi attinenti all'attività edilizia libera siano eseguiti in difformità dalla disciplina dell'attività edilizia, lo Sportello unico applica la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, determinata ai sensi dell'articolo 21, commi 2 e 2 bis, e comunque non inferiore a 1.000,00 euro, salvo che l'interessato provveda al ripristino dello stato legittimo. Rimane ferma l'applicazione delle ulteriori sanzioni eventualmente previste in caso di violazione della disciplina di settore

Art. 17  Accertamento di conformità - Comma 3: Il permesso e la SCIA in sanatoria nei casi previsti dai commi 1 e 2 sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione: lettera c) nei restanti casi, di una somma, da 500 euro a 5.000 euro, stabilita dallo Sportello unico per l'edilizia in relazione all'aumento di valore dell'immobile, valutato ai sensi dell'articolo 21, comma 2.

Art. 19 Interventi eseguiti in base a permesso annullato - Comma 1:  In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino.

Proprietà dell'articolo
data di creazione: mercoledì 5 marzo 2008
data di modifica: martedì 1 aprile 2014