Ai sensi dell'art.4, comma 2 della Legge 11/02/1992, n.157 L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA - ndr); tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).
L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.
5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
Ai sensi dell'art.16, comma 6 bis della Legge Regionale 15/02/1994, n.8 La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.
ufficio: |
·› Area Amministrativa ··› Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale ···› Corpo di Polizia Provinciale |
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data di creazione: | venerdì 13 gennaio 2012 |
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data di modifica: | mercoledì 5 dicembre 2018 |