L.R. 4/2003 e L.R. 7/2016
Con la Legge Regionale n. 4 del 25 marzo 2016 “Ordinamento turistico regionale – sistema organizzavo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7”, le competenze in materia di Agenzie di Viaggio e turismo sono state trasferite ai Comuni e alle Unioni di Comuni del territorio provinciali
A partire dal giorno 9 aprile 2016 sono in capo a Comuni e Unione dei Comuni le seguenti funzioni in materia di agenzie di viaggio:
- il controllo preventivo sulla denominazione delle Agenzie da avviare
- il controllo successivo alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA)
- il controllo a seguito di modifica di elementi sostanziali di agenzie di viaggio (aperture filiali, modifiche di uno o più elementi di AdV, cessazioni di attività)
- la vigilanza sull'attività delle Agenzie ed il controllo su Enti, Comitati e Associazioni che organizzano o promuovono viaggi (art 15 LR 7/2003)