Modulistica scaduta - Disciplina non più di competenza della Provincia di Modena
Per esercitare la caccia agli ungulati in Emilia-Romagna è obbligatorio il possesso della OPZIONE DI FORMA DI CACCIA DI TIPO "C" (art.12, comma 5 della Legge 11/02/1992 n.157).
L'art. 31, comma 1, lettera a) della L.157/92 prevede una sanzione amministrativa da € 206,58 a € 1.239,50 (oltre alla sospensione della licenza di porto di fucile ad uso di caccia per un periodo da 1 a 3 anni - art. 32) per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art.12, comma 5.
Ai sensi del nuovo Regolamento Regionale 27 maggio 2008 n.1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna", per accedere al prelievo selettivo degli ungulati (cinghiale, capriolo, daino e muflone; cervo) nella Regione Emilia-Romagna è necessario essere in possesso di un attestato di abilitazione per "cacciatore di ungulati con metodi selettivi", ottenuto dopo aver frequentato uno specifico corso di formazione ed aver superato l'esame di abilitazione e le prove di tiro. (Tale abilitazione è rilasciata solo ai cacciatori residenti nella Regione Emilia-Romagna).
I cacciatori non residenti nella Regione Emilia-Romagna e già abilitati presso la loro Provincia possono:
rivolgersi direttamente (senza equipollenza) all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) competente o all'Azienda Venatoria, muniti di copia dell'abilitazione alla caccia di selezione e di un'attestazione di una prova di tiro recente (in questo caso sarà obbligatorio l’accompagnamento durante la caccia);
OPPURE
chiedere alla Provincia il riconoscimento di equipollenza * del titolo in loro possesso (il provvedimento di equipollenza dovrà successivamente essere esibito all'ATC o all'Azienda Venatoria a cura del cacciatore stesso).
* Possono essere riconosciuti equipollenti esclusivamente i titoli acquisiti a seguito di percorsi formativi e prove d'esame che ricalcano quanto previsto dalle Direttive regionali (DGR n.2659/2004) che disciplinano l’abilitazione delle figure abilitate in Emilia-Romagna.
In particolare, per i cacciatori di selezione deve essere verificata la conoscenza delle cinque specie (cinghiale, capriolo, daino e muflone; cervo) previste dal percorso didattico specifico e non è consentito il rilascio di titoli limitati al prelievo di una sola specie o al prelievo in una sola Provincia. I titoli acquisiti infatti, analogamente a quelli rilasciati in ambito locale, hanno validità su tutto il territorio regionale.
Il riconoscimento di equipollenza del titolo ha validità sull'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e consente ad un cacciatore extraregionale di partecipare alla gestione degli ungulati al pari di un cacciatore emiliano-romagnolo.
Cacciatori extraregionali senza abilitazione equipollente.
Ai cacciatori ai quali non può essere riconosciuta l'equipollenza del titolo in loro possesso, e che pertanto non possono entrare a far parte a pieno titolo della gestione degli ungulati, il nuovo Regolamento Regionale n.1/2008 riserva la possibilità di accedere comunque al prelievo di selezione, purché accompagnati, in possesso di un attestato di prova di tiro recente e previo versamento all'ATC di un idoneo contributo in rapporto alla specie, sesso, classe di età ed eventuale trofeo del capo abbattuto.
I cacciatori in possesso di un'abilitazione al prelievo selettivo non equipollente al titolo richiesto in ambito regionale devono esibire, all'ATC competente o alla Azienda Venatoria, copia dell'attestazione, rilasciata da una Sezione di un Tiro a Segno Nazionale o da un Poligono di Tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco, riportante i dati identificativi dell'arma, o delle armi, utilizzate per il prelievo (marca, calibro, matricola) e l'esito positivo di una prova di tiro effettuata dal cacciatore medesimo, certificata da un Direttore di Tiro ovvero da un Istruttore di Tiro.
Tale prova consiste in 5 tiri (in appoggio sul banco) su bersaglio di diametro di 15 cm. posto a 100 metri di distanza; il cacciatore deve centrare detto bersaglio con almeno 4 colpi.
La prova deve essere svolta in un arco di tempo ricompreso tra la data di chiusura delle stagione venatoria precedente e il momento del prelievo.
Tipologia | Modulistica |
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Modulo richiesta di riconoscimento equipollenza Solo per cacciatori già abilitati per le 5 specie (cinghiale, capriolo, daino e muflone; cervo) data dell'ultimo aggiornamento: giovedì 5 febbraio 2015 |
data di creazione: | sabato 7 luglio 2007 |
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data di modifica: | giovedì 19 aprile 2018 |