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Ai sensi dell’art. 105 c. 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle Imprese per l’effettuazione delle Revisioni e di controllo amministrativo sulle Imprese Autorizzate è attribuita alla Provincia.
La materia del settore è regolata dalle seguenti disposizioni:
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, art. 80,
- Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione”,
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, artt. Dal 238 al 242
- D.M. 22 marzo 1999 n. 143 “Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 “Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di Revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell’art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495”,
- Decreti Ministeriali e disposizioni tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Ambito di applicazione
Ai sensi della normativa vigente in materia possono essere autorizzate all’esercizio della Attività di revisione:
- Imprese di autoriparazione iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall’art.1,c.3, della legge 5.2.1992, n.122;
- Consorzi o Società consortili anche in forma cooperativa, appositamente costituiti tra Imprese iscritte ognuna nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall’art.1,c.3, della legge 5.2.1992,n.122. Le Imprese possono partecipare a raggruppamenti nell’ambito di un Consorzio per il numero delle attività effettivamente svolte, necessarie a garantire la copertura nelle quattro sezioni senza determinare duplicazioni di competenze nel medesimo raggruppamento.