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Officine di revisione

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Ai sensi dell’art. 105 c. 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, la competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle Imprese per l’effettuazione delle Revisioni e di controllo amministrativo sulle Imprese Autorizzate è attribuita alla Provincia.

La materia del settore è regolata dalle seguenti disposizioni:

  • D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni, art. 80,
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 122 “Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e autoriparazione”,
  • D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”, artt. Dal 238 al 242
  • D.M. 22 marzo 1999 n. 143 “Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di Revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, del codice della strada” e successive modificazioni ed integrazioni;
  • Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2003 “Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di Revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell’art. 240, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495”,
  • Decreti Ministeriali e disposizioni tecniche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ambito di applicazione

Ai sensi della normativa vigente in materia possono essere autorizzate all’esercizio della Attività di revisione:

  • Imprese di autoriparazione iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane che esercitano effettivamente tutte le attività previste dall’art.1,c.3, della legge 5.2.1992, n.122;
  • Consorzi o Società consortili anche in forma cooperativa, appositamente costituiti tra Imprese iscritte ognuna nel Registro delle Imprese  o nell’Albo delle Imprese Artigiane e che esercitano effettivamente una delle attività previste dall’art.1,c.3, della legge 5.2.1992,n.122. Le Imprese possono partecipare a raggruppamenti nell’ambito di un Consorzio per il numero delle attività effettivamente svolte, necessarie a garantire la copertura nelle quattro sezioni senza determinare duplicazioni di competenze nel medesimo raggruppamento.

Scheda informativa

Scheda informativa per "Officine di revisione"
Tipologia
Modulistica
Ufficio referente
indirizzo ed orario
Provincia di Modena:
Persona referente
Marco Bonetti
Istruttore Direttivo
Ufficio Officine di revisione, Ufficio Autoscuole, Agenzie Pratiche Auto, Scuole Nautiche
Tel. 059.209.660
 E-mail bonetti.m@provincia.modena.it

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Documentazione allegata

Modulistica

Richiesta di apertura officine
data dell'ultimo aggiornamento: martedì 26 novembre 2019
1 - Richiesta apertura officina.odt (65Kb)
Richiesta di inserimento responsabile tecnico
data dell'ultimo aggiornamento: martedì 26 novembre 2019
2 - Richiesta inserimento responsabile tecnico.odt (37Kb)
Autocertificazione antimafia
data dell'ultimo aggiornamento: lunedì 18 novembre 2019
144 - AUTOSCUOLE-AGENZIE-OFFICINE Autocertificazione Nuovo Codice antimafia.doc (15Kb)
Ufficio di riferimento
ufficio: ·› Area Lavori Pubblici
Proprietà dell'articolo
data di creazione: giovedì 18 novembre 2010
data di modifica: giovedì 13 novembre 2014