Al fine di verificare se possano produrre impatti significativi e negativi per l'ambiente e vadano sottoposti alla procedura di V.I.A., sono assoggettati alla procedura di verifica (screening), i seguenti progetti:
- i progetti di nuova realizzazione di cui agli Allegati B.1, B.2, B.3, che non ricadono all'interno di aree di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
- i progetti di modifiche o estensioni di progetti di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, per le parti non ancora autorizzate, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.
Su richiesta del proponente sono assoggettati:
- alla procedura di verifica (screening) ovvero alla procedura di V.I.A. i progetti non elencati negli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3;
- alla procedura di V.I.A. i progetti elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3.
- Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza.
Sono assoggettati alla procedura di VIA:
- i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3;
- i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, comprese le aree contigue, definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette), ovvero all'interno di aree SIC (Siti di importanza comunitaria) o ZPS (Zone di protezione speciale) in base alle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
- i progetti di nuova realizzazione elencati negli Allegati B.1, B.2 e B.3 qualora lo richieda l'esito della procedura di verifica (screening) di cui al Titolo II.
- Sono inoltre assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti di modifica o estensione dei progetti elencati negli Allegati A.1, A.2 e A.3 qualora la modifica o l'estensione sia, di per sé, conforme o superiore alle soglie stabilite nei medesimi Allegati.
- Si applica l'articolo 6, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativamente alle esclusioni per opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e alle esclusioni per singoli interventi disposti in via d'urgenza.
Le soglie dimensionali definite ai sensi della presente legge sono ridotte del cinquanta per cento nel caso in cui i progetti ricadono all'interno di aree naturali protette o all'interno di aree SIC o ZPS in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
Per le attività produttive, le soglie dimensionali di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 sono incrementate del trenta per cento nei seguenti casi:
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progetti localizzati nelle aree industriali ecologicamente attrezzate, individuate nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);
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progetti di trasformazione od ampliamento di impianti che abbiano ottenuto la certificazione EMAS, ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o la certificazione ambientale secondo le norme ISO 14001.