Sì, un Sindaco ha facoltà di candidarsi a Presidente della Provincia e a Consigliere provinciale nella stessa tornata elettorale.
No, i Consiglieri provinciali uscenti avevano facoltà di candidarsi a Presidente della Provincia limitatamente alla prima tornata elettorale.
No, le elezioni per il Presidente della Provincia e per il Consiglio provinciale sono totalmente svincolate tra loro.
No, le due elezioni non sono collegate.
Un dipendente della Provincia, che rivesta anche l’incarico di Consigliere comunale, è ineleggibile (non incompatibile) a Consigliere provinciale, a meno che non si collochi in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature (Art. 60 del TUEL).
No, i 12 mesi valgono solo per la candidatura a Presidente. Per candidarsi a Consigliere provinciale basta essere un Sindaco o consigliere comunale in carica (Legge 56/2014, art. 1, c. 69).
L’insediamento è immediato, all’atto di proclamazione del Presidente di Provincia eletto.
Nelle Province, il Presidente di Provincia uscente resterà in carica fino all’insediamento del Presidente della Provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 (Legge 56, art. 1, comma 82).
La prima seduta del Consiglio provinciale deve essere convocata dal Presidente entro 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (art 40, comma 1, TUEL).
Sì, i Presidenti di Provincia in carica possono autenticare le firme per le elezioni della provincia in cui svolgono le proprie funzioni. Essi infatti restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del Presidente della Provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78 (Legge 56, art. 1, comma 82).
I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità: sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il suddetto comune di appartenenza.
Il contrassegno è possibile ma non richiesto. Onde evitare qualunque rischio di contestazione si consiglia di non apporre l’eventuale contrassegno del Presidente sulla scheda elettorale e di utilizzare il facsimile pubblicato sul sito UPI e predisposto dal Ministero dell’Interno.
Il candidato rinunciante può essere escluso dal provvedimento finale di ammissione della lista se ha presentato rinuncia prima di detto provvedimento.
No, la cessazione dalla carica di sindaco comporta la decadenza dalla carica di presidente di Provincia (L. 56/2014, art. 1, c. 65).
No, la cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da Consigliere provinciale (L. 56/2014, art. 1, c. 69).
Sì, le operazioni sullo scrutinio dei voti devono essere aperte al pubblico a meno che non ci siano esigenze di ordine pubblico che impongano di limitare la presenza al personale addetto e ai rappresentanti di lista.
Sì, come espressamente indicato dalla Circolare 32/14 “il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione, può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell’elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale”.
No, la Legge 56/14 e le circolari esplicative del Ministero dell’Interno non indicano la necessità del raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide.
No, non è prevista la necessità di alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l’elezione.
Sì, non c’è nessuna norma che fornisca diversa indicazione.
L’approssimazione alla terza cifra decimale avviene troncando alla terza cifra senza arrotondarla rispetto ai decimali successivi (esempio: il numero 1,3578 diventa 1,357).
Sì, il procedimento di calcolo ufficiale dell'indice di ponderazione da parte dell’ufficio elettorale deve escludere la popolazione dei comuni commissariati e tener conto del numero degli elettori al momento dell'elezione, come indicato in calce nel “Prospetto di calcolo” esemplificativo degli indici provvisori di ponderazione elaborato dal Ministero dell’Interno.
Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per un candidato di una diversa lista riportato nel riquadro di quest'ultima.
Si deve ritenere valido il voto espresso per la lista con la croce sul simbolo-contrassegno e non valida la preferenza espressa per il candidato di altra lista.
Si deve ritenere valida l'espressione di voto tanto per la lista quanto per la preferenza, a meno che non ci sia un caso di omonimia (in tal caso la preferenza non sarebbe valida).
Ove dovessero verificarsi altri casi incerti, si possono utilizzare - in via analogica - le istruzioni ministeriali relative alle elezioni comunali in enti con popolazione inferiore a 15.000 abitanti (Pubblicazione n. 14/2014).
Il candidato rinunciante può essere escluso dal provvedimento finale di ammissione della lista se ha presentato rinuncia prima di detto provvedimento.
Una volta decorsi i termini di presentazione delle liste dei candidati, gli eventi successivi (decessi, rinunce, decadenze, ecc. di singoli candidati) non possono avere giuridica rilevanza, soprattutto in casi come quello descritto in cui avrebbero ripercussioni negative per l’intera lista. La lista, pertanto, resta ammessa.
Alla luce di quanto detto al punto 1, rimane in competizione anche il candidato e i voti eventualmente attribuitigli rimangono validi. Il candidato che ha perso il mandato comunale, qualora fosse eletto, deve essere proclamato dall’Ufficio elettorale.
Sarà il consiglio a non convalidare l’elezione e a procedere con la surroga, come previsto dall’art. 41 Tuel che stabilisce che “Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69”.
A maggior ragione, resta valido anche il voto attribuito alla lista. Si pensi, tra l’altro, al caso che l’elettore abbia votato il candidato di una lista senza apporre crocesegno sull’adiacente contrassegno della lista di appartenenza del candidato medesimo. Il voto deve intendersi comunque trasferito anche alla lista.
Si, i voti eventualmente attribuiti a un candidato sospeso dal mandato comunale sono da conteggiarsi come validi e il voto deve essere assegnato alla lista corrispondente, anche qualora non fosse stato indicato espressamente il voto di lista.
Il candidato sospeso dal mandato comunale, qualora fosse eletto, deve essere proclamato dall’Ufficio elettorale. Sarà il consiglio a non convalidare l’elezione, come previsto dall’art. 41 TUEL, e a procedere con la surroga a tempo, fino alla conclusione del giudizio in corso.
Sì, il voto di preferenza assegnato comporta anche voto valido alla lista del candidato prescelto.
Sì. Come previsto dall’articolo 50 del Tuel, il Presidente di Provincia presta davanti al Consiglio nella seduta del suo insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Sì. Come previsto dall’articolo 41 del Tuel.
Note |
Le risposte ai quesiti sono state definite in accordo con l’Ufficio elettorale del Ministero dell’interno in occasione della prima tornata elettorale di secondo grado delle Province (ottobre 2014) |
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Quesiti Elezioni dei Presidenti di Provincia e dei Consigli Provinciali del 31 ottobre 2018 data dell'ultimo aggiornamento: martedì 9 ottobre 2018 |
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data di creazione: | martedì 9 ottobre 2018 |
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data di modifica: | martedì 9 ottobre 2018 |