Comunicato stampa N° 404 del 24/7/2013
E' sufficiente un mozzicone di sigaretta acceso, gettato fuori da un'auto in corsa per scatenare un incendio con conseguenze gravissime; anche l'auto parcheggiata vicino all'erba secca con la marmitta ancora calda può rappresentare un rischio, così come un fuoco acceso di cui si perde il controllo. Occorre quindi la massima cautela per chi nei prossimi giorni frequenta le aree verdi, soprattutto in montagna.
Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi tutte le azioni che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innesco sono vietate e, quindi, sanzionate in modo salato: da mille a 10 mila euro.
Sono previsti, inoltre, specifici divieti per una serie di azioni a rischio: è vietato accendere fuochi all'aperto nelle aree forestali, nei terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 metri dai loro margini esterni. Anche l'abbruciamento delle "stoppie" delle colture agrarie e della vegetazione infestante è vietato a meno di 200 metri da queste zone. Nelle aree forestali, inoltre, è sempre vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.
L'accensione di fuochi è consentita su appositi bracieri o focolai nelle aie e cortili o su aree attrezzate allo scopo, con le necessarie cautele (ripulire da foglie, erbe secche e altri materiali infiammabili, obbligo di riparare il focolare per impedire la dispersione di braci e scintille, spegnere il fuoco prima di abbandonarlo) e tenendo il fuoco sempre custodito.
Se il comportamento tenuto costituisce reato sono applicate le sanzioni del Codice penale (articolo 423 e seguenti) che prevedono la reclusione da quattro a dieci anni per chiunque provochi volontariamente un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui. In caso di comportamento colposo - cioè causato in maniera involontaria per negligenza, imprudenza o imperizia - la pena è la reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.
Inoltre, chiunque al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.
Data comunicato | 24/7/2013 |
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Numero | 404 |
Ora | 17 |
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ufficio: |
·› Area Amministrativa ··› Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale ···› Ufficio Stampa |
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autore: | ufficio stampa |
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data di creazione: | mercoledì 24 luglio 2013 |
data di modifica: | mercoledì 24 luglio 2013 |