Temi

Ricostruzione dopo il terremoto

Salta il menù di navigazione, vai al contenuto principale (Corpo centrale)

Comunicato stampa N° 674 del 17/09/2012

terremoto \ 2 – contratti della durata di 18 mesi

con garanzia della riconsegna nei tempi stabiliti

Il contratto di affitto specifico per il terremoto stabilito nell'ordinanza della Regione Emilia-Romagna, non modificabile, prevede la locazione temporanea per 18 mesi stipulata tra tre parti - proprietario, inquilino e Acer - e con garanzie per la proprietà. Il contratto è sottoscritto dal proprietario dell'alloggio, dall'assegnatario/inquilino (individuato dalla graduatoria del Comune/Unione) e da Acer Modena, che opera per conto del Comune di residenza della famiglia rimasta senza alloggio. Anche gli altri atti inerenti il contratto sono sottoscritti e gestiti da Acer per conto del Comune. Gli alloggi devono essere regolarmente accatastati e dotati di certificazione energetica e certificazioni impiantistiche (elettrica, gas-termoidraulica).

La durata non può superare i 18 mesi, e il contratto cessa comunque quando l'assegnatario ottiene l'agibilità per la propria casa lesionata. L'importo è determinato avendo a riferimento il canone concertato previsto agli accordi territoriali, compensato dalla perdita dei benefici fiscali valutati forfettariamente nel 10 per cento del canone base.

Il contratto di locazione andrà registrato in regime fiscale ordinario, senza cedolare secca. Non è previsto deposito cauzionale e non è consentita la sublocazione. Tutti i costi di registrazione (bolli, imposte e altri oneri dovuti) sono a carico di Acer, che corrisponde anche il canone trimestralmente in forma posticipata.

Eventuali danni all'alloggio vengono risarciti al proprietario fino a 3.500 euro tramite polizza assicurativa a carico dell'inquilino, stipulata da Acer. Inoltre, per eventuali danni di importo superiore a quanto assicurato, il garante è comunque Acer. La stessa azienda si impegna a riconsegnare l'alloggio al proprietario alla data di scadenza del contratto, e comunque non oltre 30 giorni dopo la riacquisita agibilità dell'abitazione occupata dall'assegnatario prima del terremoto. Nel caso in cui l'inquilino non liberi l'alloggio alla scadenza contrattuale, viene riconosciuto ai proprietari un incremento del 20 per cento sul canone base. Nel caso sia necessario intraprendere azioni legali per liberare l'alloggio, tutte le spese saranno sostenute da Acer. Infine gli oneri condominiali, quelli relativi alla manutenzione ordinaria e quelli derivanti dal consumo di utenze domestiche, nonché la tassa o la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, sono a carico dell'inquilino.

 

 

Scheda informativa

Scheda informativa
Data comunicato
17/9/2012
Numero
674
Ora
13
chiusura della tabella
Ufficio di riferimento
ufficio: ·› Area Amministrativa
··› Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale
···› Ufficio Stampa
Proprietà dell'articolo
data di creazione: lunedì 17 settembre 2012
data di modifica: lunedì 17 settembre 2012