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Polizia Provinciale - Controllo faunistico

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Cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico

Autorizzata dalla Provincia su parere dell'ISPRA

Ai sensi dell'art.4, comma 2 della Legge 11/02/1992, n.157 L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (ora ISPRA - ndr); tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING).

L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

Ai sensi dell'art.16, comma 6 bis della Legge Regionale 15/02/1994, n.8 La Provincia rilascia, su parere dell'INFS, specifica autorizzazione per l'attività di cattura temporanea ed inanellamento di uccelli a scopo scientifico di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge statale.

Documentazione allegata

Normativa

Regolamento INFS per lo svolgimento dell’attività di inanellamento a scopo scientifico
Procedure per il conseguimento del permesso di inanellamento
data dell'ultimo aggiornamento: venerdì 13 gennaio 2012
Reg_inanellamento_scopo_scientifico_INFS.pdf (115Kb)
Proprietà dell'articolo
data di creazione: venerdì 13 gennaio 2012
data di modifica: mercoledì 5 dicembre 2018