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Comunicato stampa N° 961 del 10/10/2011

strage di monchio, la motivazione della sentenza \ 2

tre ergastoli: in 514 pagine prove e testimonianze

E' di 514 pagine la motivazione della sentenza del Tribunale di Verona con la quale il 6 luglio sono stati condannati all'ergastolo per gli eccidi di Monchio, Susano e Costrignano del 18 marzo 1944 gli ex appartenenti alla divisione "Herman Goehring": il capitano Helmut Odenwald (10ª Batteria di contraerea), il caporale Alfred Lühmann (4ª Compagnia) e il sottotenente Ferdinand Osterhaus (5ª Compagnia). Si tratta di 514 pagine di motivazione in cui vengono ripercorsi tutti i passaggi processuali delle oltre 50 udienze che per un anno e mezzo hanno visto in aula a Verona centinaia di testimoni deporre sugli episodi di eccidi di civili che tra il marzo e il maggio del '44 avevano connotato le politiche di repressione del movimento partigiano in tutta l'area dell'Appennino tosco-emiliano.

Dalla lettura della sentenza emerge che l'operazione del 18 marzo 1944 «costituiva parte integrante di un programma di sistematica e capillare distruzione delle aree connotate dalla presenza dei partigiani e ne segnarono il triste e sanguinario avvio».

Le azioni di sterminio - si legge in sentenza - «costituivano l'oggetto di un'accurata pianificazione e la puntuale esecuzione degli ordini ricevuti e trovava la propria diretta scaturigine negli ordini impartiti sul campo dai responsabili delle diverse unità in cui si articolava l'organico dei reparti coinvolti». Le deposizioni dei numerosi testimoni tedeschi, appartenuti alle formazioni che avevano attuato gli eccidi confermano la loro dettagliata pianificazione e comprovano il rilevante ruolo svolto dagli ufficiali e sottufficiali che comandavano le compagnie, i plotoni e le squadre responsabili di rastrellamenti e massacri. Il testimone Franz Kluge, radiotelegrafista della Goehring riferì nel verbale del 15 agosto 2007 di aver comunicato il radiomessaggio che il capitano Von Loeben inviò al vertice della Divisione e ricordava le parole: «Ho dimostrato come si combattono i partigiani».

Nella sentenza si dà conto, inoltre, della scelta effettuata a dibattimento dai pubblici ministeri, e accolta dai giudici, di non considerare, contrariamente a quanto fecero nell'imputazione originaria, unitario il disegno criminoso che portò morte e distruzione a Cervarolo nell'Appennino reggiano dove operò la 3ª Compagnia. Per tale episodio risultano esser stati condannati i sottotenenti Fritz Olberg e Wilhelm Karl Stark.

Rilevanti sono poi tutti i passaggi della motivazione in cui i giudici raccontano i continui e reiterati tentativi da parte di alcuni indagati di condizionare le indagini e di depistare gli inquirenti. I dialoghi intercettati per più di quattro mesi hanno consentito di contestualizzare l'episodio citato da Lühmann nel proprio diario come quello di Monchio, definito «una porcheria» dove si era agito «alla selvaggia». Per specificare le responsabilità di Lühmann, fondamentali - secondo i giudici - sono state le deposizioni testimoniali di Giuseppe Compagni e Alfredo Marchi le quali hanno confermato quanto risultava dalle conversazioni al telefono: il cannoneggiamento da Montefiorino della chiesa di Santa Giulia.

Ma altre cose emergono dalle intercettazioni. Per esempio, spiega la sentenza, «un certo compiacimento per quanto commesso e l'accorta strategia di difendersi e respingere l'accusa di avere ammazzato dei bambini, ammettendo al massimo di avere ucciso "solo qualche donna". Lühmann era presente quando sono state commesse quelle "porcherie", da lui annotate come "ricco bottino di prosciutti" (...). Rimane lo sconcerto per tale annotazione in quanto indice di un animo che col passare degli anni ha sempre ritenuto di conservare un diario in cui un massacro di innocenti di indicibili proporzioni è sempre rimasto occultato tra la memoria di una chiesa distrutta e di prosciutti razziati».

Particolare attenzione la sentenza mostra per la ricostruzione dei fatti attraverso le testimonianze, meticolosamente valutate e comparate. Utili a comporre un mosaico complesso di ordini trasmessi dal Capitano Von Loeben ai comandanti della 2ª, 4ª  e 5ª Compagnia. Quest'ultima, comandata dall'imputato Ferdinand Osterhaus, condannato all'ergastolo, fu quella che appoggiò l'avanzata delle prime due muovendo da Savoniero e sparando con l'artiglieria verso gli abitati di Costrignano e Susano. Confutata ogni tesi della difesa dell'imputato, i giudici sanciscono la sua responsabilità basandola sulla rilevantissima funzione di comando esercitata e nella trasmissione degli ordini manifestamente criminosi.

Sul capitano Odenwald, il quale comandò i pezzi di artiglieria della 10ª  Batteria, che da Montefiorino spararono alle prime luci dell'alba del 18 marzo 1944 sulle abitazioni dei civili, i giudici valorizzano dal punto di vista probatorio le dichiarazioni del coimputato Wilke (anch'egli comandante di Plotone nella medesima Batteria di contraerea) e le integrazioni probatorie effettuate al termine dell'istruttoria dibattimentale. In un primo momento infatti la Procura aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato Odenwald e solo un'integrazione probatoria proveniente dagli archivi militari di Berlino aveva dimostrato che era stata proprio la 10ª Batteria, di stanza a Casalecchio di Reno unitamente al reparto esplorante, ad appoggiare quest'ultimo nell'azione. Il capitano Helmut Odenwald è stato dunque dichiarato responsabile per la strage in concorso con i commilitoni Osterhaus e Lühmann.

La sentenza conferma, inoltre, il ruolo degli enti pubblici territoriali Provincia di Modena e Comune di Palagano, costituiti parte civile a fianco dei familiari delle vittime, affermando: «La popolazione che insiste su un territorio vive, con questo, un rapporto di simbiosi organica, per cui l'annientamento di un rilevante numero di appartenenti alla comunità, comporta da un lato l'inevitabile pregiudizio alle opportunità di crescita sociale, culturale, demografica ed economica e, dall'altro, la necessità che l'ente esponenziale intervenga in modo diretto e immediato per il sostegno ai superstiti».

Innovativa invece la questione relativa alla costituzione di parte civile dell'Anpi, eretta a ente morale nel 1945 ma posta in posizione di continuità con i "gruppi e formazioni partigiane" che operarono nel periodo resistenziale.

Pieno riconoscimento infine è stato dato alle richieste risarcitorie avanzate dai familiari delle vittime, in relazione alle quali è stata riconosciuta la responsabilità solidale della Repubblica Federale tedesca.

Scheda informativa

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Data comunicato
10/10/2011
Numero
961
Ora
15
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Ufficio di riferimento
ufficio: ·› Area Amministrativa
··› Servizio Affari Generali e Polizia Provinciale
···› Ufficio Stampa
Proprietà dell'articolo
autore: Ufficio stampa
data di creazione: lunedì 10 ottobre 2011
data di modifica: lunedì 10 ottobre 2011