Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

REGOLAMENTO REGIONALE 02 febbraio 2018, n. 1

REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL'ECOSISTEMA ACQUATICO E DI DISCIPLINA DELLA PESCA, DELL'ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITA' CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE, A NORMA DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 11. (1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 22 del 2 febbraio 2018

INDICE

Espandere area cap1 Capo I - AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area cap2 Capo II - NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA
Espandere area cap3 Capo III - ESERCIZIO DELLA PESCA
Espandere area cap4 Capo IV - MODALITÀ, LIMITI, ORARI E MEZZI DI PESCA SPORTIVA
Espandere area Titolo I - ORARI E LIMITI DI PESCA
Espandere area Titolo II - LIMITI QUANTITATIVI GIORNALIERI DI PRELIEVO
Espandere area cap5 Capo V - ATTIVITÀ VARIE
Espandere area Titolo I - ATTIVITÀ AGONISTICA
Espandere area cap6 Capo VI - ALTRE DISPOSIZIONI
Espandere area cap7 Capo VII - NORME FINALI
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento detta le disposizioni di attuazione della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge medesima.
Art. 2
Suddivisione zoogeografica
1. Ai fini del presente regolamento e secondo l'attuale classificazione scientifica, nell'ambito della suddivisione zoogeografica ("ittiogeografica") del territorio italiano, le acque interne della Regione appartengono al "Distretto Padano-Veneto", fatto salvo per le alte testate dei bacini del Tevere e dell'Arno, che appartengono al "Distretto Tosco-Laziale".
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:
a) "specie autoctona" (o "nativa"): specie naturalmente presente in un determinato distretto zoogeografico;
b) "specie parautoctona": specie che, pur non essendo originaria di una determinata area geografica, vi sia giunta per intervento diretto - intenzionale o accidentale - dell'uomo e quindi naturalizzata anteriormente al 1500 d.C. Rientrano in tale categoria le specie di interesse storico-culturale di cui alla legge regionale n. 11 del 2012;
c) "specie alloctona" (o "esotica" o "aliena"): ogni specie naturalmente estranea ad un determinato distretto zoogeografico, ma ivi introdotta, volontariamente o meno, in conseguenza di attività umane;
d) "amo": strumento dotato di una o più punte, ciascuna terminante all'estremità con uno o più ardiglioni;
e) "amo singolo": amo dotato di una sola punta.
Art. 4
Specie autoctone e parautoctone
1. Le specie autoctone e parautoctone presenti sul territorio regionale sono quelle incluse nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
Art. 5
Specie alloctone
1. Sono specie alloctone tutte le specie non inserite nella tabella di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
Capo II
NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA
Art. 6
Dimensioni minime prelevabili, periodi di divieto, limiti di detenzione
1. La detenzione delle specie autoctone e parautoctone di cui all'allegato 1 è consentita nella misura minima, nei limiti e con l'osservanza dei periodi di divieto riportati nell'allegato 2 al presente regolamento.
2. Le specie autoctone per le quali l'allegato 2 riporta l'applicazione del presente comma sono da considerarsi estinte o estremamente rare in Emilia-Romagna. In caso di cattura accidentale, la presenza va segnalata agli uffici regionali, utilizzando l'apposito modulo reperibile nelle pagine del sito istituzionale della Regione Emilia-Romagna.
3. Le specie autoctone per le quali l'allegato 2 riporta l'applicazione del presente comma sono inserite tra quelle protette a livello di Unione Europea. Ne è vietata la pesca all'interno dei siti Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
4. La lunghezza dei pesci è misurata dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità della pinna caudale o dal suo lobo più lungo.
5. I periodi di divieto e le lunghezze minime di cui all'allegato 2 si applicano anche alla pesca professionale.
6. L'immissione e la reimmissione nelle acque interne della Regione di specie alloctone è vietata. Tuttavia, per le specie "trota iridea" (Oncorhynchus mykiss), "salmerino alpino" (Salvelinus alpinus), "pesce gatto" (Ameiurus melas), "persico trota" (Micropterus salmoides) e "temolo" (Thymallus thymallus), fermo restando il divieto di introduzione in natura, sono ammessi, nell'ambito del Programma ittico regionale di cui all'art. 4 della L.R. n. 11/2012, interventi di gestione delle popolazioni, finalizzati all'attività agonistica o a regimi speciali di pesca, ove non si siano evidenziate caratteristiche idrologiche, biologiche ed ecologiche che sconsiglino tali pratiche e, limitatamente a questi casi, è consentita la re-immissione degli esemplari pescati. Introduzioni di salmerino alpino (Salvelinus alpinus) sono consentite limitatamente al solo Lago Santo Parmense.
Art. 7
Speciali misure
1. Gli esemplari di cui all'allegato 1 del presente regolamento, catturati durante il periodo di divieto di pesca o di misura inferiore alla minima consentita, devono essere immediatamente rilasciati e re-immessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.
2. È consentita la deroga alla rescissione della lenza di cui al precedente comma nel caso di utilizzo di esche artificiali.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 del presente regolamento, la Giunta regionale può autorizzare la re-immissione di esemplari alloctoni nei tratti adibiti a particolari discipline di pesca o aventi particolari caratteristiche idrologiche, biologiche ed ecologiche in termini di artificializzazione o degrado del corpo idrico e della comunità ittica.
4. La Giunta regionale, nei tratti di corsi d'acqua in cui sia accertata una particolare infestazione di specie invasive, può prevedere specifiche azioni finalizzate al loro contenimento, per la cui realizzazione si può avvalere, mediante appositi accordi, delle Associazioni piscatorie o dei pescatori professionali.
Capo III
ESERCIZIO DELLA PESCA
Titolo I
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "A"
Art. 8
Attrezzi consentiti per la pesca professionale (licenza di tipo A)
1. Al pescatore professionale è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno:
a) archetto. Bocca a semi-arco: altezza massima 90 centimetri; diametro massimo 90 centimetri; lunghezza massima dell'attrezzo 250 centimetri; lunghezza del primo inganno: almeno 60 centimetri, con maglia non inferiore a 24 millimetri; secondo inganno: lunghezza massima 190 centimetri, con maglia non inferiore a 10 millimetri. L'attrezzo non può avere più di tre inganni;
b) filare tramagliato o tramaglio. Lunghezza massima della rete 25 metri; altezza massima della rete 1,50 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri. È sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico. Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune;
c) bilancione a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete 15 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 24 millimetri. È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a 6 metri, con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete "fissetta" di lato non superiore a 4 metri, con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a 1 metro con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri. La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.
d) bilancia a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete 6 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 18 millimetri. È consentito l'uso della bilancia recante nel centro un quadrato di rete "fissetta", di lato non superiore a 2 metri, con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lato massimo della rete. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 25 metri;
e) bilancino o quadratello. Lato massimo della rete: 1,50 metri. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 20 metri;
f) guada o ligorsa. Lunghezza massima di lato strisciante: 1,50 metri; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale "acquadelle") la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a 1 metro mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a 6 millimetri;
g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo. Diametro massimo della bocca: 1,50 metri; il lato della maglia non deve essere inferiore a 10 millimetri; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a 14 millimetri; la lunghezza delle ali non deve superare i 30 metri e comunque non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a 30 metri per quelli con ali e 5 metri per quelli senza ali;
h) dirlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di un palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lettera d) del presente comma;
i) nassa: la distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a 12 millimetri;
j) tirlindana: lenza con uno o più ami per la pesca al traino;
k) da una a tre canne con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocata entro uno spazio di 15 metri.
2. Nelle acque del fiume Po è, inoltre, consentito l'uso dei seguenti attrezzi:
a) tramaglione: lunghezza massima della rete: 50 metri, altezza massima della rete: 2 metri; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 30 millimetri;
b) sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
3. Gli attrezzi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo vengono posati in acqua quando ciò non ostacoli la navigazione e sono muniti di un contrassegno inamovibile che riporta il codice di identificazione del proprietario; sono, altresì, segnalati a mezzo di galleggianti, anch'essi riportanti il codice identificativo del titolare. I contrassegni degli attrezzi devono essere prontamente sostituiti, quando risultino non chiaramente decifrabili.
4. Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 del presente articolo.
5. Gli attrezzi non devono mai occupare più della metà dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea.
6. L'utilizzo degli attrezzi di cui alle lettere a), b), c) e g) del comma 1 ed alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, al di fuori delle modalità e delle caratteristiche consentite, rappresenta la fattispecie di pesca con attrezzi vietati ad elevata capacità di cattura.
7. È, inoltre, consentita la pesca a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne.
8. I fiumi e gli specchi d'acqua o loro porzioni in comune con altre Regioni, possono essere soggetti ad appositi regolamenti di gestione a carattere interregionale.
9. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre Regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.
10. Il pescatore professionale è operatore del settore alimentare, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; è tenuto, pertanto, alla registrazione come impresa di tipo individuale o collettiva.
Art. 9
Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)
1. Al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate:
a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri;
b) una lenza a mano, con non più di 3 ami. L'attrezzo può essere utilizzato solo da fermo o da natante;
c) una bilancella con lato massimo della rete di 1,5 metri montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a 6 millimetri. Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri e la profondità è inferiore a 0,5 metri;
d) bilancia con lato massimo della rete non superiore a 6 metri, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a 20 millimetri; all'interno della rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a 10 millimetri. Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine le caratteristiche dell'attrezzo sono le seguenti: lato della rete non superiore a 6 metri con maglie di lato non inferiore a 12 millimetri e fissetta con maglie non inferiori a 6 millimetri;
e) dirlindana o piacentina: rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata all'estremità di un palo. Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lettera d) del presente articolo;
f) tirlindana: (lenza a mano), con non più di tre ami;
g) bilancione fisso: l'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) possono essere montati su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno. I lati della rete non possono superare i 15 metri; il lato della maglia non può essere inferiore a 24 millimetri. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di 6 metri e maglie di lato non inferiore a 12 millimetri. Nel fondo della rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete "fissetta" di lato non superiore a 2 metri e con maglie di lato non inferiore a 6 millimetri. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea. La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a 200 metri. La manovra del bilancione è compiuta unicamente in presenza di un titolare di licenza per la pesca;
h) sparviero (o "jazzo" o "ghiaccio"), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.
Art. 10
Uso dei bilancioni fissi
1. L'uso dei bilancioni fissi è consentito solamente se risultano montati su strutture predisposte, i cui proprietari siano in possesso della licenza di pesca e della concessione rilasciata dall'autorità competente e siano in regola con le vigenti norme paesaggistiche e urbanistiche.
2. La Regione, sentito il Tavolo di consultazione locale, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal Piano ittico regionale nel bacino idrografico di riferimento, stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati.
3. Durante l'uso del bilancione è proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento. È consentito l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a 2,5 metri dal livello dell'acqua. La luce potrà rimanere sempre accesa solo se di colore rosso: in caso contrario la si potrà tenere accesa solamente per operazioni di servizio, quali l'immersione ed il sollevamento della rete dall'acqua ed il recupero del pescato.
Art. 11
Quantità e qualità delle esche e delle pasture
1. Durante l'esercizio della pesca professionale è vietata ogni forma di pasturazione. Non costituiscono pasturazione le esche collocate all'interno di archetti, cogolli e nasse.
2. Nell'esercizio della pesca sportiva sono ammesse le seguenti quantità e qualità di pastura:
a) nel fiume Po, fino a un massimo di 17 litri di pastura ovvero 7 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca;
b) nelle restanti acque classificate "A", fino a un massimo di 15 litri di pastura o 5 chili di pastura solida o di boiles o di pellet, comprese le esche per ogni giornata di pesca.
3. Nei limiti di cui al comma 2 del presente articolo sono incluse le "terre" impiegate per la pasturazione.
4. È consentito l'utilizzo come esca di frazioni di pesce di specie ittiche alloctone.
Titolo II
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "B"
Art. 12
Attrezzi consentiti per la pesca professionale (licenza di tipo A)
1. Nel Piano ittico regionale sono individuati i corsi d'acqua o loro tratti nei quali è consentito lo svolgimento della pesca professionale.
2. In tali corsi o tratti è consentito l'utilizzo degli attrezzi di cui al comma 1 dell'articolo 8 del presente regolamento, con le caratteristiche ivi indicate.
3. La pesca da natante è consentita limitatamente alle operazioni per la posa e il recupero delle reti e del pescato.
4. Si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 8 del presente regolamento.
Art. 13
Attrezzi consentiti per la pesca sportiva o ricreativa (licenze di tipo B e C)
1. Al pescatore sportivo o ricreativo è consentita la pesca con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate:
a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di 10 metri;
b) una lenza a mano, con non più 3 ami;
c) una bilancella con lato massimo della rete di 1,50 metri montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i 10 metri. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 10 millimetri. Durante l'uso della bilancella è proibito guadare, ranzare ed intorbidire l'acqua nonché utilizzare altri strumenti di pesca. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a 3 metri e la profondità è inferiore a 0,5 metri.
2. La pesca da natante è consentita unicamente nei tratti ove ciò sia esplicitamente previsto dal Programma ittico regionale.
3. È, inoltre, consentita la pesca con i bilancioni fissi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al Piano ittico regionale, potrà essere disposta la soppressione dei predetti bilancioni o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalità ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico.
Art. 14
Quantità e qualità delle esche e delle pasture
1. Durante l'esercizio della pesca professionale è vietata ogni forma di pasturazione. Non costituiscono pasturazione le esche collocate all'interno di archetti, cogolli e nasse.
2. Nell'esercizio della pesca sportiva è ammesso fino a un massimo di 10 litri di pastura o 4 chili di pastura solida o di boiles, comprese le esche, per ogni giornata di pesca.
Titolo III
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "C"
Art. 15
Attrezzi consentiti per la pesca sportiva (licenze di tipo B e C)
1. Al pescatore sportivo è consentita la pesca con una canna con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
2. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami senza ardiglione, o con moschera o camolera, con non più di tre ami, privi anch'essi di ardiglione o con ardiglione schiacciato.
3. Non è consentita la pesca da natante.
Art. 16
Quantità e qualità delle esche e delle pasture
1. Nell'esercizio della pesca sportiva è ammesso fino a un massimo di 3 litri o 1 chilo di pastura solida per ogni giornata di pesca, comprese le esche.
2. È sempre vietato l'uso e la detenzione sul sito di pesca del pellet.
Titolo IV
PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE "D"
Art. 17
Attrezzi consentiti per la pesca sportiva (licenze di tipo B e C)
1. Al pescatore sportivo è consentita la pesca con una canna con o senza mulinello, armata con un amo singolo privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato, innescato con esca naturale o artificiale.
2. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale munita di non più di due ami singoli senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.
3. Non è consentita la pesca da natante.
Art. 18
Quantità e qualità delle esche e delle pasture
1. Nell'esercizio della pesca sportiva è vietato ogni tipo di pasturazione.
2. È, altresì, vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone
Capo IV
MODALITÀ, LIMITI, ORARI E MEZZI DI PESCA SPORTIVA
Art. 19
Accessibilità arginale
1. È vietato accedere alle sommità arginali prive di strade rotabili con veicoli motorizzati di cilindrata superiore a 50 cc.
2. È fatta eccezione per i mezzi agricoli che svolgono interventi di coltivazione o manutenzione.
Art. 20
Distanza tra pescatori in esercizio
1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno 15 metri in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.
2. La distanza fra due o più pescatori che esercitino la pesca con la bilancella è di almeno 20 metri, valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti.
3. Nel caso che due o più pescatori esercitino, chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno 20 metri deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e di ogni canna.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo operano anche per la pesca in movimento e la pesca da natante.
5. Durante la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno 150 metri dagli appostamenti fissi di caccia autorizzati.
Titolo I
ORARI E LIMITI DI PESCA
Art. 21
Esercizio della pesca nelle zone classificate "A"
1. L'esercizio della pesca nelle zone classificate "A" è permessa senza nessun limite di orario, fatti salvi i divieti di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2012.
2. La Giunta regionale può introdurre, per periodi limitati, eventuali ulteriori limitazioni.
Art. 22
Esercizio della pesca nelle zone classificate "B" e"C"
1. L'esercizio della pesca nelle zone classificate "B" e "C" è consentita secondo i seguenti orari:
a) dall'1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 07:00 alle ore 18:00;
b) dall'1 marzo al 30 aprile: dalle ore 05:00 alle ore 19:00;
c) dall'1 maggio al 31 maggio: dalle ore 04:00 alle ore 20:00;
d) dall'1 giugno al 31 agosto: dalle ore 04:00 alle ore 21:00;
e) dall'1 settembre al 31 ottobre: alle ore 05:00 alle ore 19:00;
f) dall'1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 07:00 alle ore 18:00.
2. Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere compiuti gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.
3. Specifiche deroghe al divieto di pesca notturna possono essere stabilite dalla Giunta regionale in aree ben identificate, per la pratica del tipo "carp-fishing" o per il contenimento di specie alloctone.
Art. 23
Esercizio della pesca nelle zone classificate "D"
1. L'esercizio della pesca è vietato dalle ore 19:00 della prima domenica di ottobre alle ore 05:00 dell'ultima domenica di marzo.
2. Nei restanti mesi dell'anno valgono gli orari stabiliti per le acque di categoria "B" e "C", secondo l'articolazione temporale fissata al comma 1 dell'articolo 22 del presente regolamento.
Art. 24
Tecniche e strumenti particolari di pesca
1. Tecniche speciali ed innovative di pesca, non disciplinate dal presente regolamento, possono essere praticate limitatamente a specifiche aree, individuate nel Programma ittico regionale.
Titolo II
LIMITI QUANTITATIVI GIORNALIERI DI PRELIEVO
Art. 25
Limiti quantitativi per la pesca professionale
1. Il pescatore professionale non è soggetto a limite giornaliero di catture nelle acque di categoria "A" e nelle acque di categoria "B" in cui la pesca professionale è consentita.
2. A cadenza annuale, ogni pescatore professionale deve trasmettere, agli uffici regionali, il resoconto delle catture eseguite, utilizzando l'apposito modulo, reperibile nelle pagine del sito istituzionale della Regione Emilia Romagna. Tale adempimento è dovuto anche nel caso in cui non sia stata svolta nessuna attività di pesca.
3. La Giunta regionale può prevedere limitazioni al pescato ovvero istituire una quota annuale massima di prelievo per una o più specie ittiche, oltre la quale la pesca professionale deve essere sospesa.
Art. 26
Limiti quantitativi per la pesca sportiva o ricreativa
1. Il pescatore sportivo o ricreativo, fatto salvo quanto previsto per alcune specie nell'allegato 2 del presente regolamento, è soggetto a un limite giornaliero di prelievo come di seguito indicato:
a) Zona "A" - quantitativo massimo 5 chili;
b) Zona "B" - quantitativo massimo 4 chili;
c) Zone "C" e "D" - quantitativo massimo 2 chili, compresi i salmonidi;
2. Il limite massimo di pescato, mediante bilancione fisso per la pesca ricreativa, è di complessivi 10 chili qualunque sia il numero di pescatori presenti, fatto salvo quanto previsto per alcune specie nell'allegato 2 del presente regolamento.
3. È fatta deroga ai limiti quantitativi del presente articolo quando il peso è superato dall'ultimo esemplare catturato.
4. Le specie alloctone non concorrono alla formazione dei suddetti quantitativi di peso.
5. È consentito il prelievo giornaliero di massimo 5 esemplari di salmonidi; per ogni esemplare trattenuto va eseguita l'immediata registrazione sul tesserino della pesca controllata. Tale limite quantitativo ed anche l'obbligo di registrazione immediata delle catture non si applicano ai partecipanti a gare di pesca ai salmonidi, limitatamente ai tempi di svolgimento delle singole manifestazioni.
6. Ai pescatori sportivi e ricreativi è vietata la commercializzazione del prodotto pescato.
Capo V
ATTIVITÀ VARIE
Art. 27
Gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica e negli invasi idroelettrici ed idrici
1. Le acque di bonifica e degli invasi idroelettrici e idrici sono classificate come ricadenti in "zona A", "zona B", "zona C" e "zona D", in analogia con le caratteristiche dei corsi d'acqua naturali.
2. La gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica e negli invasi idroelettrici e idrici avviene con le medesime modalità previste, per le acque di analoga classificazione, dalla legge regionale n. 11 del 2012 e dal presente regolamento.
3. La pesca da natante è vietata, fatta eccezione per la posa e la raccolta degli attrezzi per la pesca professionale. La pesca con il "belly-boat" è permessa in corpi idrici o loro tratti, identificati dalla Regione, previo parere positivo dell'Ente gestore.
4. La Regione, congiuntamente con gli organi di gestione dei Consorzi di bonifica e le Società di gestione degli invasi idroelettrici e idrici, individua i tratti dei corpi idrici in cui la pesca è vietata in quanto potenzialmente dannosa agli impianti tecnici di servizio o pericolosa per l'esercizio della pesca.
Titolo I
ATTIVITÀ AGONISTICA
Art. 28
Criteri per la gestione dell'attività agonistica
1. La Giunta regionale approva il piano per l'allestimento di campi di gara permanenti, indicando altresì i tratti dei corsi d'acqua dove possono essere individuati campi temporanei di gara.
2. I campi di gara possono essere allestiti esclusivamente nelle acque delle zone "A", "B" e "C".
3. Quando non sono in svolgimento gare, l'esercizio della pesca è libero.
4. I campi di gara permanenti sono considerati impianti sportivi e sono dedicati prioritariamente all'attività agonistica. Nei tratti di corsi d'acqua individuati invece come campi di gara temporanei l'attività agonistica deve risultare compatibile con l'esercizio della libera pesca.
5. Le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo.
6. In deroga a quanto previsto dal presente regolamento sui limiti quantitativi del pescato e delle pasture, sulle misure e sul periodo di divieto, è consentita la detenzione temporanea dei pesci catturati unicamente se è previsto il ripristino della situazione preesistente con la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale attività non è da considerarsi attività di ripopolamento. Terminato lo svolgimento delle gare è fatto obbligo, ponendo attenzione al benessere della fauna ittica, del rilascio del pescato immediatamente dopo le operazioni di pesatura, ad eccezione del siluro e dei salmonidi.
7. Gli organizzatori della competizione sono responsabili dell'attuazione delle pratiche volte a garantire le migliori condizioni per il mantenimento in vita del pescato.
8. Quanto disposto ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo si applica anche alle manifestazioni agonistiche presso i laghetti di pesca a pagamento, organizzate dal gestore, da pescatori o associazioni locali.
9. Limitatamente ai bacini idroelettrici o idrici classificati in zona "C", ove siano individuati campi gara temporanei, la Giunta può concedere una specifica deroga all'utilizzo di due canne solo in occasione di gare di pesca di particolare rilevanza con tecnica "carp-fishing".
10. La Regione, al fine di ripristinare l'equilibrio dell'ecosistema acquatico dei campi di gara, definisce, con il Programma ittico annuale, i criteri, le modalità di ripopolamento e le eventuali sospensioni dell'esercizio della pesca da attuarsi da parte delle Associazioni che gestiscono l'attività agonistica nel campo di gara.
11. Le Associazioni piscatorie che intendono gestire l'attività agonistica in un campo di gara devono presentare alla Regione il calendario delle gare entro il venti del mese precedente a quello dello svolgimento delle competizioni.
12. Le Associazioni individuate per la gestione dell'attività agonistica e che organizzano le manifestazioni hanno il compito di:
a) raccogliere le richieste di organizzazione di gare nei campi a loro affidati per la gestione dell'attività agonistica;
b) curare tutte le attività amministrative legate ai permessi di gara;
c) fornire ai singoli richiedenti le indicazioni relative alle modalità d'uso e alla delimitazione del campo di gara di pertinenza;
d) assumere l'onere della segnalazione e controllo dei campi di gara durante lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche e tabellazione dei tratti riservati alle singole manifestazioni. Le tabelle dovranno essere rimosse al termine della gara medesima. I partecipanti alla gara dovranno essere controllati in relazione al possesso della licenza di pesca sportiva, dell'eventuale pastura e degli attrezzi;
e) assumere, previa acquisizione delle autorizzazioni o nulla-osta eventualmente necessari, gli oneri di eventuali interventi di manutenzione ordinaria supplementare a fini agonistici come sfalcio di erba o canneto, pulizia delle sponde, asporto dei rifiuti, ripristino e mantenimento delle tabelle segnaletiche individuanti i campi di gara;
f) agire sempre nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia di tutela del territorio e della proprietà, avendo riguardo di non alterare la morfologia e la vegetazione delle sponde e degli argini interessati dai campi di gara;
g) escludere dalla gara i tratti ove siano presenti elettrodotti e sifoni di derivazione. In ogni caso la distanza minima dal posto di gara da un elettrodotto o da un sifone di derivazione dovrà essere di almeno 30 metri;
h) controllare il transito arginale, ai fini di un corretto utilizzo delle piste attrezzate per quanto attiene anche alla sosta ed al parcheggio dei mezzi di trasporto ed all'allestimento delle eventuali strutture di bivacco;
i) operare con personale associato volontario e sotto la propria responsabilità, assumendo ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che possano verificarsi durante lo svolgimento delle gare e nelle fasi immediatamente precedenti o successive e nelle operazioni di manutenzione di cui alla precedente lettera e). A tal fine è fatto obbligo all'Associazione di contrarre le necessarie assicurazioni a copertura degli eventuali rischi.
13. Gli organizzatori sono tenuti a far rispettare ai concorrenti l'obbligo di non lasciare rifiuti nel posto di gara e di utilizzare i contenitori idonei alla raccolta differenziata degli stessi, ove presenti.
Art. 29
Gare di pesca ai salmonidi
1. Le gare di pesca ai salmonidi sono organizzate nelle zone classificate "B" e "C".
2. La Regione può autorizzare l'immissione di trota iridea (Oncorhynchus mykiss) o di trota fario (Salmo trutta) purché il limite del campo di gara sia ad una distanza non inferiore a 1000 metri dall'inizio della zona classificata "D". Nel caso in cui siano presenti barriere invalicabili per la fauna ittica, il limite all'immissione delle trote può iniziare immediatamente a valle della predetta barriera, sempre in acque di categoria "C".
3. Le gare di pesca ai salmonidi si svolgono senza la re-immissione del pescato. Gli esemplari catturati devono essere immediatamente soppressi e asportati al termine delle operazioni di pesatura.
4. Le immissioni di trote devono essere quantitativamente proporzionate all'estensione del campo di gara, comunque mai superiori a 2,5 chili per partecipante, e compiute con esemplari di misura non inferiore a 22 centimetri.
5. I salmonidi immessi devono provenire da allevamenti riconosciuti indenni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 Sito esterno "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie".
6. Nei campi di gara individuati nelle acque di categoria "C", sono vietate le gare di pesca ai salmonidi nei periodi che coincidono con la riproduzione delle specie autoctone presenti e in particolare nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 luglio.
7. A conclusione di ogni manifestazione agonistica nei campi di gara permanenti e temporanei, l'esercizio della pesca è libero anche in presenza di immissioni straordinarie.
Capo VI
ALTRE DISPOSIZIONI
Art. 30
Tesserini di pesca controllata
1. I pescatori sportivi che intendono esercitare la pesca ai salmonidi e trattenere il pescato, devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
2. Nelle more dell'attivazione del Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2012, i tesserini di pesca controllata sono rilasciati attraverso i Comuni o le loro Unioni e le Associazioni piscatorie, che curano anche la registrazione dei dati di consegna sul Sistema. I medesimi soggetti provvedono al ritiro dei tesserini di pesca controllata per l'elaborazione dei dati relativi alle presenze ed ai prelievi di pesca ai fini del successivo ripopolamento.
3. Il rilascio di un nuovo tesserino è subordinato alla restituzione del precedente, qualora concesso. Non può essere rilasciato contemporaneamente più di un tesserino per singolo pescatore. La Giunta regionale delibera in merito al costo eventuale del tesserino.
4. In occasione della prima cattura giornaliera il pescatore deve scrivere nelle apposite caselle il codice del sottobacino in cui sta pescando che ritrova in legenda sul tesserino stesso; se, nella stessa giornata, la pesca viene effettuata in diversi sottobacini, si deve, ripetere la data del giorno ed indicare il codice degli stessi.
5. Per ogni salmonide pescato deve essere immediatamente barrata la casella corrispondente negli spazi appositamente riservati. In caso di deposito della fauna ittica pescata, cerchiare la casella relativa agli esemplari depositati.
6. Sono vietate le cancellature e l'uso della matita o di penne non indelebili.
7. In caso di smarrimento, è possibile ottenere un nuovo tesserino solo dopo avere provveduto a denunciare il suddetto evento alle autorità di Pubblica Sicurezza competenti; in caso di deterioramento, è consentita la sostituzione del tesserino previa consegna del documento deteriorato.
8. Il tesserino deve essere restituito nel momento in cui ne viene richiesto uno per la nuova stagione di pesca. Nel caso in cui non si richieda un nuovo tesserino, quello utilizzato e relativo alla stagione precedente deve essere inviato agli uffici regionali competenti.
Art. 31
Corsi di avvicinamento alla pesca
1. Ai fini dell'esenzione di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2012, i corsi di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico, organizzati dalle Associazioni piscatorie, devono essere tenuti da personale formato e competente e svolgersi nel rispetto delle seguenti indicazioni:
a) i corsi sono aperti a tutti i minorenni che frequentino almeno una scuola di istruzione secondaria o che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età;
b) le persone ammesse a frequentare i corsi non possono superare le 40 unità per lezione e ciascuno dei discenti dovrà confermare la propria presenza mediante firma sul registro del corso predisposto dall'associazione organizzatrice;
c) i corsi devono prevedere un'articolazione su un minimo di 5 lezioni teorico-pratiche della durata di almeno due ore ciascuna, avendo cura di trattare adeguatamente i seguenti temi:
1) cenni di ecologia degli ambienti acquatici, di catena alimentare, di piramide ecologica, struttura e rapporti sociali: competizioni, predazione e migrazione;
2) fauna ittica protetta, fauna ittica autoctona ed alloctona;
3) riconoscimento delle principali specie dei pesci italiani e fondamenti della biologia dei pesci;
4) tutela e gestione del patrimonio ittico, organizzazione dei bacini idrografici, introduzioni, reintroduzioni, tecniche di ripopolamento;
5) legislazione regionale, nazionale e dell'Unione europea inerente alla tutela della fauna ittica e l'esercizio della pesca nelle acque interne;
6) cenni di primo soccorso.
2. Al termine di ciascun corso l'associazione organizzatrice avrà cura di registrare sul Sistema per la gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2012, i dati anagrafici e il codice fiscale di tutti le persone formate a cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 3 del presente articolo.
3. L'attestato di frequenza al corso verrà rilasciato a coloro che abbiano effettuato al massimo una sola assenza. Il documento predisposto dalla Regione, convalidato dall'associazione organizzatrice e dal responsabile del corso consentirà loro di esercitare la pesca nelle acque interne dell'Emilia-Romagna senza alcun obbligo di licenza di pesca fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Art. 32
Carico di pesca professionale sostenibile nelle zone classificate "B"
1. Nelle acque classificate di categoria "B" possono essere individuati tratti nei quali è ammesso anche l'esercizio della pesca professionale, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012. I tratti destinati a tale scopo dovranno avere lunghezza minima non inferiore a 500 metri.
2. Per ciascun tratto di almeno 500 metri di lunghezza, potrà essere concessa una sola autorizzazione alla pesca professionale da assegnare mediante bando ad evidenza pubblica redatto secondo i criteri definiti con atto di Giunta regionale. Per tratti di canali di lunghezza superiore ai 500 metri verranno assegnate concessioni in numero proporzionale a 1/500 arrotondato per difetto, senza individuazione delle singole aree interessate.
3. I criteri per l'assegnazione di ciascuna zona devono, in particolare, tener conto:
a) del minor numero di chilometri di concessioni di acque "B" già possedute;
b) del minor numero di violazioni verbalizzate negli ultimi 6 anni.
c) della tipologia di attrezzi usati, con preferenza di quelli con cattura in vivo.
4. L'assegnazione è personale, non cedibile e rimane valida per un massimo di 5 anni e comunque andrà rimessa nuovamente a bando dopo l'approvazione del Piano Ittico Regionale che individua le acque "B" sulle quali è possibile esercitare la pesca professionale. L'assegnazione verrà revocata nei casi di mancata comunicazione dei dati sui prelievi di cui al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012 o del mancato versamento della tassa di concessione annuale di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2012.
Capo VII
NORME FINALI
Art. 33
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore l'ultima domenica di marzo 2018, in coincidenza con l'inizio della stagione piscatoria 2018-2019.


Note del Redattore:

L'allegato 2 al presente regolamento è stato sostituito dall'allegato al Regolamento regionale 29 ottobre 2020, n. 1

Espandi Indice