L. 7 agosto 2015, n. 124 (1).
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Capo I
Semplificazioni amministrative
Art. 1. Carta della cittadinanza digitale
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Al fine di garantire ai
cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i
dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale,
nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi
alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici
pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente, uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare,
anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare strumenti per definire il livello minimo di
sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi
on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine,
speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in
relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza
nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina
basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del
principio «innanzitutto digitale» (digital first), nonché
l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;
c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale
europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e
l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi
che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche
attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai
finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per
la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda
ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in
quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete wi-fi ad accesso
libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione
dell'identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare
interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il
servizio anche ai non residenti in Italia, nonché prevedendo che la
porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a
disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di
autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di
tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni
pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la
partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle
istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento
elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le
competenze digitali di base;
d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di
semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni
pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati,
garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;
e) definire i criteri di digitalizzazione del processo di
misurazione e valutazione della performance per permettere un
coordinamento a livello nazionale;
f) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge
in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e
autenticazione in rete con la disciplina di cui all'
articolo 64 del CAD
e la relativa normativa di attuazione in materia di SPID, anche al fine
di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei
privati al predetto SPID;
g) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di
cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni,
anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo
l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di
indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di
comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione
informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità
mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di
modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative
alla lingua italiana dei segni;
h) semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e
l'accesso ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la
conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della
maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei
richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle
amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento
dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato,
secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la
riservatezza dei dati;
i) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione
delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di
ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo
l'uso di software open source, tenendo comunque conto di una valutazione
tecnico-economica delle soluzioni disponibili, nonché obiettivi di
risparmio energetico;
l) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla
governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i
processi decisionali;
m) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e
assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD,
semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga
esclusivamente princìpi di carattere generale;
n) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'
articolo 17, comma 1, del CAD,
con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette
dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile
individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del
medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e
manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei
conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione
di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente
utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed
economicità;
o) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni
adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e
coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni
vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le
modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il
linguaggio normativo e coordinare le discipline speciali con i princìpi
del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;
p) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di
identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche;
q) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati
con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i
micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale
per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e
degli esercenti servizi di pubblica utilità;
r) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile.
2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di
decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare
per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 2. Conferenza di servizi
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina
in materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione
della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla
complessità del procedimento;
b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di
introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la
partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento,
limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse
generale, in alternativa a quanto previsto dall'
articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;
c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione
degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione
motivata di conclusione del procedimento;
d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che
qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche
con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e
inequivocità delle conclusioni espresse;
e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:
1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;
2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico
rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici
periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera e);
f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;
g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle
amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute,
del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine
dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;
h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche
attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento
della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per
l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi
coinvolti in modalità telematica asincrona;
i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori
della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo
per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in
presenza;
l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del
principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di
conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione
del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei
poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di
mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte
delle amministrazioni competenti;
m) possibilità per le amministrazioni di chiedere
all'amministrazione procedente di assumere determinazioni in via di
autotutela ai sensi degli
articoli 21-quinquies e
21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;
n) definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza,
economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la
valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi
pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al
procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente,
del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della
pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione
del procedimento entro i termini previsti; previsione per le
amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di
riesame;
p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo
17-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;
q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di
integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine
tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere
prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento
finale.
2. Il decreto legislativo di
cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo
schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere
per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare
per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
3. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e
della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 3. Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). - 1.
Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla
osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di
beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e
amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le
amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema
di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte
dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora
l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso,
concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di
modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In
tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi
trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema
di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato
comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende
acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali
coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in
cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque
denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei
cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di
competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni
di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un
termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti
comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta
giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione
procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato
l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi
in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano
l'adozione di provvedimenti espressi.».
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 4. Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei
procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali
regolatrici della materia:
a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo,
relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse
generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono
essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
b) individuazione in concreto da parte del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei
singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione
per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini,
ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli
applicabili ai sensi dell'
articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione,
previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al
Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;
e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte
amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di
raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera
d);
f) definizione dei criteri di individuazione di personale in
servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche
competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i
titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza
riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in
godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 5. Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa
individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di
inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e
di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla
base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli,
dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle
attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità,
introducendo anche la disciplina generale delle attività non
assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la
definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard
degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche
telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli
effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di
comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di
un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a
rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento della domanda.
2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997
e previo parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di
trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo
schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 6. Autotutela amministrativa
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'
articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta
giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma,
adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e
di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia
possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla
normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato,
invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività
intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un
termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime.
In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine,
l'attività si intende vietata.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione
competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3
in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»;
1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
2) il comma 2 è abrogato;
c) all'
articolo 21-quater,
comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non
può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio
del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»;
1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole»
sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal
momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di
attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il
provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di
false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di
condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato,
possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza
del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal
capo VI del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 è abrogato.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 7. Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di
applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della valutazione dei
risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di
appartenenza delle informazioni concernenti:
1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni,
servizi, prestazioni professionali e forniture, l'ammontare complessivo
dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati
periodicamente;
4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle
amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di
verifica, controllo e sanzioni;
d) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del
Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della
corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione
della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina
legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in
fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del
coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle
performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei
relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle
responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi
processi;
e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di
pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le
duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso
la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche
amministrazioni;
f) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo
svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo quanto previsto
dall'
articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
e successive modificazioni, dei diritti dei membri del Parlamento
inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica
dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa, nonché
dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei
casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati;
g) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento
della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche
per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di
situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti
dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di
divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti
relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione
delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di
infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'
articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina,
mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle
amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un
sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli
elenchi costituiti presso le Prefetture - Uffici territoriali del
Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non
ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di
procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di
accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera,
nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del
codice del processo amministrativo, di cui all'
allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di
decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare
per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
3. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle
prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
anche se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie,
tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da
conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle
tariffe stabilite con il
decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle
operazioni di intercettazione sulla base del costo medio per tipologia
di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio
precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari
almeno al 50 per cento;
c) definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento
delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in
conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e
organizzative;
e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i princìpi di cui al presente comma.
4. I decreti legislativi di
cui al comma 3 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia,
previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel
termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque
procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si
pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se
il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono
la scadenza del termine previsto al comma 3 o successivamente, la
scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla
data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
5. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Capo II
Organizzazione
Art. 8. Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la
disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri,
delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici
nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella
periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale
destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad
eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo
rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per
la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la
costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle
sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o
sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti
conseguenti alla ricognizione di cui all'
articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'
articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014,
secondo princìpi di semplificazione, efficienza, contenimento della
spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una
migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni
di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi
strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il
territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito
regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'
articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;
riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli
nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo
forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra
Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale
in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento
con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia
degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle
professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle
funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le
funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di
cui all'
articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121,
in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche
attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento,
di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del
merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle
relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione
ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione
delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e
della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla
medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi
trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni
transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali
del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i
princìpi di cui all'
articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto
compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato,
anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del
personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle
relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente
corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal
medesimo personale, con l'assunzione della relativa condizione, ovvero
in altre amministrazioni pubbliche, di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie.
Resta ferma la corresponsione, sotto forma di assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi
titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e quello
corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di
assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura
permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di
polizia dall'attuazione della presente lettera, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23 della presente legge, tenuto anche conto di
quanto previsto dall'
articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
4) previsione che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato
svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario di cui all'
articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
e successive modificazioni; riordino dei corpi di polizia provinciale,
in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla
legge 7 aprile 2014, n. 56,
escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia;
ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, mediante modifiche al
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche
esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche,
con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore
al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 23 della presente legge;
b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi restando
l'organizzazione, anche logistica, e lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti di polizia da parte delle Forze di polizia, eliminazione delle
duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali, nonché
ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche mediante forme
obbligatorie di gestione associata, con rafforzamento del coordinamento
tra Corpo delle capitanerie di porto e Marina militare, nella
prospettiva di un'eventuale maggiore integrazione;
1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali
al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione
dell'attività dei Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in
materia di analisi, definizione e valutazione delle politiche
pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza,
diretta o indiretta, del Governo o di singoli Ministri, in modo da
garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti
di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei
Ministri, dei vice ministri e dei sottosegretari di Stato, con
determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri delle
risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle
attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine
di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo
personale, con eventuale riduzione del numero e pubblicazione dei dati
nei siti istituzionali delle relative amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle agenzie
governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto
del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione degli uffici
ministeriali le cui funzioni si sovrappongono a quelle proprie delle
autorità indipendenti e viceversa; individuazione di criteri omogenei
per la determinazione del trattamento economico dei componenti e del
personale delle autorità indipendenti, in modo da evitare maggiori oneri
per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa professionalità;
individuazione di criteri omogenei di finanziamento delle medesime
autorità, tali da evitare maggiori oneri per la finanza pubblica,
mediante la partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque regolate o
vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilità nella disciplina
relativa all'organizzazione dei Ministeri, da realizzare con la
semplificazione dei procedimenti di adozione dei regolamenti di
organizzazione, anche modificando la competenza ad adottarli;
introduzione di modifiche al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a quello del
segretario generale e viceversa in relazione alle esigenze di
coordinamento; definizione dei predetti interventi assicurando comunque
la compatibilità finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa
previsione della partecipazione ai relativi procedimenti dei soggetti
istituzionalmente competenti a tal fine;
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di
autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi
connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla
circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi
per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della
sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dagli
uffici del Pubblico registro automobilistico al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica
modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche attraverso l'eventuale
istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative
funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente;
e) con riferimento alle Prefetture-Uffici territoriali del
Governo: a completamento del processo di riorganizzazione, in combinato
disposto con i criteri stabiliti dall'
articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute nella
legge 7 aprile 2014, n. 56,
razionalizzazione della rete organizzativa e revisione delle competenze
e delle funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto
delle esigenze connesse all'attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56,
in base a criteri inerenti all'estensione territoriale, alla
popolazione residente, all'eventuale presenza della città metropolitana,
alle caratteristiche del territorio, alla criminalità, agli
insediamenti produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno
delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle aree
confinarie con flussi migratori; trasformazione della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo in Ufficio territoriale dello Stato, quale
punto di contatto unico tra amministrazione periferica dello Stato e
cittadini; attribuzione al prefetto della responsabilità dell'erogazione
dei servizi ai cittadini, nonché di funzioni di direzione e
coordinamento dei dirigenti degli uffici facenti parte dell'Ufficio
territoriale dello Stato, eventualmente prevedendo l'attribuzione allo
stesso di poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra funzioni
di amministrazione attiva e di controllo, e di rappresentanza
dell'amministrazione statale, anche ai fini del riordino della
disciplina in materia di conferenza di servizi di cui all'articolo 2;
coordinamento e armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'Ufficio
territoriale dello Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e
introduzione delle modifiche a tal fine necessarie; confluenza
nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti gli uffici periferici
delle amministrazioni civili dello Stato; definizione dei criteri per
l'individuazione e l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio
territoriale dello Stato; individuazione delle competenze in materia di
ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio territoriale dello
Stato, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle competenze esercitate;
f) con riferimento a enti pubblici non economici nazionali e
soggetti privati che svolgono attività omogenee: semplificazione e
coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, con il
mantenimento della sua specificità; riconoscimento delle peculiarità
dello sport per persone affette da disabilità e scorporo dal Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) del Comitato italiano paralimpico con
trasformazione del medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che esso
utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente in disponibilità o
attribuite al CONI e si avvalga per tutte le attività strumentali, ivi
comprese le risorse umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale attualmente in
servizio presso il Comitato italiano paralimpico transiti in CONI
Servizi spa; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della
disciplina concernente le autorità portuali di cui alla
legge 28 gennaio 1994, n. 84,
con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità
di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo delle regioni e
degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure
doganali e amministrative in materia di porti.
2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1,
sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata ed esaustiva, da
effettuare decorso un anno dall'adozione dei provvedimenti di riordino,
accorpamento o soppressione di cui al comma 1, lettera a), di tutte le
funzioni e le competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche,
statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi oggetto di riordino
in conformità al predetto comma 1, al fine di semplificare l'esercizio
delle funzioni pubbliche, secondo criteri di trasparenza, efficienza,
non duplicazione ed economicità, e di coordinare e rendere efficiente il
rapporto tra amministrazione dello Stato ed enti locali.
3. Per l'istituzione del
numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata
la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro
per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
4. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di
decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
6. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
7. Nei territori delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano restano ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi
Corpi forestali regionali e provinciali, anche con riferimento alle
funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la
disciplina vigente in materia e salve le diverse determinazioni
organizzative, da assumere con norme di attuazione degli statuti
speciali, che comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del
mare, nonché la sicurezza e i controlli nel settore agroalimentare.
Restano altresì ferme le funzioni attribuite ai presidenti delle
suddette regioni e province autonome in materia di funzioni prefettizie,
in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 9. Disposizioni concernenti l'Ordine al merito della Repubblica italiana
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Alla legge 3 marzo 1951, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine, nominati con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, durano in
carica sei anni e non possono essere confermati»;
3) il quarto comma è abrogato;
«Art. 2-bis. - 1. Il cancelliere e i membri del Consiglio
dell'Ordine che superano la durata del mandato indicata dal terzo comma
dell'articolo 2 decadono a far data dell'emanazione dei decreti di
nomina dei nuovi membri.
c) all'
articolo 4, primo comma, le parole: «sentita la Giunta dell'Ordine» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Consiglio dell'Ordine».
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 10. Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la riforma
dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la
modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23,
e il conseguente riordino delle disposizioni che regolano la relativa
materia. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione
del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento di
due o più camere di commercio; possibilità di mantenere la singola
camera di commercio non accorpata sulla base di una soglia dimensionale
minima di 75.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro
delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di
commercio in ogni regione, prevedendo la istituibilità di una camera di
commercio in ogni provincia autonoma e città metropolitana e, nei casi
di comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio
economico, tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori e
delle circoscrizioni territoriali di confine, nonché definizione delle
condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni
regionali o interregionali; previsione, fermo restando il predetto
limite massimo di circoscrizioni territoriali, dei presupposti per
l'eventuale mantenimento delle camere di commercio nelle province
montane di cui all'
articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori
montani delle regioni insulari privi di adeguate infrastrutture e
collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per
assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralità fiscale
delle operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla cessione
e dal conferimento di immobili e di partecipazioni, da realizzare
attraverso l'eventuale esenzione da tutte le imposte indirette, con
esclusione dell'imposta sul valore aggiunto;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare
riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di
semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e
individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di
promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al
sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e
dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni
pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonché per lo
svolgimento di attività in regime di concorrenza, a tal fine
esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente
le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri
di efficienza da soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e
valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio,
con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza
del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la
continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di
indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di
coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo economico,
sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di qualità delle
prestazioni delle camere di commercio, in relazione a ciascuna funzione
fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per le
imprese, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello
sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto degli standard;
f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle
giunte e riordino della relativa disciplina, compresa quella sui criteri
di elezione, in modo da assicurare un'adeguata consultazione delle
imprese, e sul limite ai mandati, nonché delle unioni regionali, delle
aziende speciali e delle società controllate; individuazione di criteri
che garantiscano, in caso di accorpamento, la rappresentanza equilibrata
negli organi camerali delle basi associative delle camere di commercio
accorpate, favorendo il mantenimento dei servizi sul territorio;
riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo
la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori
dei conti; definizione di limiti al trattamento economico dei vertici
amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali;
g) introduzione di una disciplina transitoria che tenga conto
degli accorpamenti già deliberati alla data di entrata in vigore della
presente legge;
h) introduzione di una disciplina transitoria che assicuri la
sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per
la promozione dell'attività economica all'estero, e il mantenimento dei
livelli occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per garantire
la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina
di commissari in caso di inadempienza da parte delle camere di
commercio.
2. Il decreto legislativo di
cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto
legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo
schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere
per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine
di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto
per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è
prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni
del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere
adottato.
3. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e
della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Capo III
Personale
Art. 11. Dirigenza pubblica
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o
più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di
valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi
sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato
in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di
accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio
del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e
caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni
di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una banca dati nella
quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti
delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera
b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e
della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle
amministrazioni interessate;
b) con riferimento all'inquadramento:
1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei
dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in
cui confluiscono i dirigenti di cui all'
articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti
pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti
pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto pubblico di cui all'
articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito
del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di
ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel
rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione,
confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse
amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza
scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di
reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con
piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con
modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e
l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con
scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e
incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle
funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei
criteri di conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei
sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli
incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui
all'
articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei
dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel
suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici
non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della
gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale,
sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente
lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della
dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario
nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione
dell'
articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico
dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione,
confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali;
attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la
dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1)
della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale
di cui all'
articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;
4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura;
attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di
attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività
amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa;
mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i
prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di
cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico
di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli
enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo
restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento
della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono
iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in
attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica
disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due
anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni
segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto
albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure
concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate
alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il
rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un
dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico,
coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità
dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale
cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento
degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per le città
metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale
ai sensi dell'
articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di
controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione
rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di minori
dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di
direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di
cui all'
articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122,
e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un
periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al
presente articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore
generale nominato ai sensi del citato
articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000
di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione
dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa,
direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione
amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e
confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti
all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di
accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della
presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina
prevista per i segretari comunali dal titolo VI della
legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle
leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e
9 dicembre 2014, n. 11,
anche in conformità al titolo XI del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;
c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di
selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori
pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso
di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza
annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla
lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito
in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo;
esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al
corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso
come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con
possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza
lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva
immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni di
cui alla lettera b) sulla base della valutazione da parte
dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico
iniziale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso,
anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti;
previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione
ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale,
fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla
laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei
tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i
posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal
corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di
graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto
concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità
indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di
formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva
assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo
triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con
possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa
nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto
di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario,
in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
d) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici
dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto
organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale
trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di
istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in
coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui
alle lettere a), b) e c), in modo da assicurare l'omogeneità della
qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui
alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di
formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con
procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e
uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola
nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui
all'articolo
21, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del
decreto legislativo 1º dicembre 2009, n. 178,
senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il
coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di
corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo
14 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
e) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti:
definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo
adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei
futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria
opera intellettuale per le suddette attività di formazione;
f) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione
e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni
pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle
condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle
amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e
sanitaria;
g) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali:
possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a
ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun
incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze
ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle
responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali;
conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura
comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri
definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle
Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle
competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della
relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative
possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate
all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni
pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di
un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti
richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli
incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi
corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte
delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte
del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti
requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte
della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che
tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in
amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle
Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in
caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un
termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per
quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i
concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma,
previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti
percentuali previsti dall'articolo
19, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle
relative percentuali, definite in modo sostenibile per le
amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione dei posti
dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione,
con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di
cui alla lettera a) del presente comma;
h) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali:
durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa
partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo
degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una
sola volta, purché motivato e nei soli casi nei quali il dirigente
abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti
oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento
degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel
conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico
dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al
completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;
i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del
trattamento economico fondamentale e della parte fissa della
retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e
loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo
unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in
disponibilità successivo a valutazione negativa; loro diritto
all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre
amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni
pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con
sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo
svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o
presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato,
senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni
aggiuntive; previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in
disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di
funzionario, in deroga
all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;
l) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei
suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali;
costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della
valutazione;
m) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino
delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità
dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e
ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e
responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento
alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per
l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale
alle ipotesi di cui all'articolo
21 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;
n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del
trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun
ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai
sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al
finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e
accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel
trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di
posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico;
definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione
al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi
fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al
singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento
economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati
alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle
retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità
di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non
più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo
dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della
disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle
disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito
istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi;
definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati
alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;
o) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale
riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei
dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli
incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento
economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il
conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento
degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di
servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio
dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse
amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle
amministrazioni nazionali;
p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore
generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché,
ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi
socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo
3-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla
trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla
valutazione, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi
dell'
articolo 117 della Costituzione:
selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori
generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di
comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una
commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello
Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli
idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con
cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono
attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare
nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti
nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da
ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che
procede secondo le modalità del citato articolo
3-bis del
decreto legislativo n. 502 del 1992,
e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione
dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento
degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche
in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei
risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e
possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione
nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi
ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi,
o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o
del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e
colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei
direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale,
dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici
titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di
commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni
scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli
idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali
devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza
dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o
del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle
modalità per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della
presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;
q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di
rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al
rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da
parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per
condotte dolose.
2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i
profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con
il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di
decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano
nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine
previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima
è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate
dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le
Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni
del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere
adottati.
3. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 12. Introduzione dell'art. 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e durata degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è inserito il seguente:
«Art. 16-bis. - 1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati
generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con
l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue
funzioni e assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni.
Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che
debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio
della procedura selettiva.
2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato
distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per la
durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere
rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del
collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da
esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi
in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli
incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo
rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per
una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla
data del collocamento a riposo se anteriore.
4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma,
lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato
generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato
applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e
tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato,
nonché della professionalità acquisita, desunta in particolare da
indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili
dall'esame dell'attività svolta.
5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello
Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda
formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per il
conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione
delle stesse, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo
ufficio».
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 13. Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Al fine di favorire e
semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere
le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi
istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà
di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e
del documento European Framework for Research Careers, con particolare
riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale;
consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa
titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del
sistema degli enti di ricerca;
b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole
più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle
esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni
internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede
finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese
generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
c) definizione di regole improntate a princìpi di responsabilità
ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli
preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli
amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a
quelli di tipo «a budget»;
e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.
2. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e degli altri Ministri vigilanti, di
concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di
compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del
comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di
decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare
per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi
delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine
di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale
termine, i decreti possono essere comunque adottati.
3. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 14. Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Le amministrazioni
pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi
annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche
al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità
spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che
permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti,
ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i
dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera.
L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli
obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione
nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e
individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le
amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di
monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per
la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione
amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure
organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia
individualmente, sia nelle loro forme associative.
2. Le amministrazioni
pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro
dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole
dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre
amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità,
aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del
lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro dei dipendenti.
4. Gli organi costituzionali,
nell'ambito della loro autonomia, possono definire modalità e criteri
per l'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai princìpi di cui ai commi
1, 2 e 3.
5. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2
milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,
della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione,
programmazione 2014-2020, di cui all'articolo
1, comma 6, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147.
A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è
determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di
dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle
seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione
della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti
delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione
nelle strutture pubbliche comunali,».
6. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in
specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento
ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di
appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione
l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti
corrispondenti alla sua qualifica professionale».
7. All'articolo 42-bis, comma
1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 15. Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate
In vigore dal 28 agosto 2015
1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
«Art. 1393 (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale). - 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto,
in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità
giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra
procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo
55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Capo IV
Deleghe per la semplificazione normativa
Art. 16. Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo
17, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:
a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna
materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento
delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere
successive;
b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica
della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con
quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione
amministrativa.
3. Il Governo si attiene altresì ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 17 a 19.
4. I decreti legislativi di
cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di
decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.
Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione
parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine
previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata
di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni
competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
5. Il Governo adotta, su
proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, per l'attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente
articolo.
6. Conseguentemente
all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando
quanto disposto dal comma 5, il Governo adegua la disciplina statale di
natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al
comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri
direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 17. Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
In vigore dal 28 agosto 2015
1. I decreti legislativi per
il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione
amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi
di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale
acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le
amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi
prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e
ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso
dall'esterno;
b) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento
della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi
specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere
unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a
diversi concorsi;
c) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni
pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle
prove in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate
partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura
concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per
assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio
nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di
espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di
strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino
allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi
di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle
commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale
degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e
percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei
non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema
di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione
dell'articolo
1, commi 424 e 425, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190,
nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme
transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di
concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate
entro la data di entrata in vigore della presente legge;
d) soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la
partecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni;
e) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua
inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso
o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo
modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
g) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato
alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in
grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in
relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo
del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio
dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente
alle categorie protette;
h) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui
all'articolo
46 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere
g) e i) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo
delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle
amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e
valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del
personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento
della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa;
concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del
relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di
monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di
svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione
integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione
integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione
amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento
tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
i) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento
medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti
pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con
attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della
relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle
amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la
quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione
delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle
predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la
previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'
articolo 4, comma 10-bis, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;
m) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
n) per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68,
previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti
delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, con il compito di:
3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da
parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento
della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al centro per
l'impiego territorialmente competente della comunicazione relativa ai
posti riservati ai lavoratori disabili non coperti e di un programma
relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista
dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia
di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
o) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con
individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla
compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e
funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
p) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di
promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base
volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione
del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo,
attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi
dell'articolo
8 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione
previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse
effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per
retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto
della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio
generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare
nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle
amministrazioni pubbliche;
q) progressivo superamento della dotazione organica come limite
alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di
facilitare i processi di mobilità;
r) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei
dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità;
razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al
fine della migliore valutazione delle politiche; sviluppo di sistemi
distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e
dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei
processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità
dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli
impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di
riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di
programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo
di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e
controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per
i diversi settori della pubblica amministrazione;
s) introduzione di norme in materia di responsabilità
disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere
concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio
dell'azione disciplinare;
t) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo
politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di
responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli
stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività
gestionale;
u) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni
pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi
in ambiti temporali definiti;
v) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di
lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della disciplina
nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, come definita anche dal
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, anche con
riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del
personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme
di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
z) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della
legge 12 marzo 1999, n. 68,
previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con
più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento,
definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia
dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle
amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente,
non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati
ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione
relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista
dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi
assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di
adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione,
anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da
parte del centro per l'impiego territorialmente competente.
2. Le deleghe di cui
all'articolo 11 e al presente articolo possono essere esercitate
congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi
secondo la procedura di cui all'articolo 16, purché i decreti siano
adottati entro il termine di cui all'articolo 11, comma 1.
3. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito dai seguenti:
«Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi
precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli
incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la
durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né
rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.».
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 18. Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il decreto legislativo per
il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie
delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di
assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e
la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento
al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività
svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità
della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla
modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica
dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di
strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione
della relativa disciplina, anche in base al principio di
proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi
compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle
partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei
limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di
partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro
il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la
tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di
interesse economico generale; applicazione dei princìpi della presente
lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;
c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli
amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e
degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;
d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi
pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia
dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di
onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne
l'autonomia rispetto agli enti proprietari;
e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e
il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le
politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo
conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di
valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei
risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi
ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli
amministratori in considerazione dell'obiettivo di migliorare la
qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità
della tariffa e del costo del servizio;
f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso
l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati
economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché
la loro pubblicità e accessibilità;
h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti
pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di
disciplina e controllo;
i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra
amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di
parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di
mercato;
m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni
amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del
modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti
e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione
di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al
fatturato e ai risultati di gestione;
2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse
economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con
perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle
società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione
europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il
perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi
sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di
servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di
controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento
di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche
attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e
l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla
disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una
maggior trasparenza;
4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito
internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei
dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di
modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del
rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni
pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
5) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata
attuazione dei princìpi di razionalizzazione e riduzione di cui al
presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello
Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in
materia;
6) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a
favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di
ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate;
7) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle
società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso
specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i
dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio
pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o
attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti
affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi
schemi di contabilità separata.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 19. Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il decreto legislativo per
il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di
interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 16:
a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle
città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei princìpi e dei
criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale,
dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui
svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei
bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di
accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e
ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire
l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva,
comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di
concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e
l'efficienza del servizio;
c) individuazione della disciplina generale in materia di
regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale
di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per
l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di
adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle
direttive europee; con particolare riferimento alle società in
partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle
antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea,
tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno
2011;
d) definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e
armonizzazione delle stesse, dei criteri per l'organizzazione
territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica;
e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i
presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o
di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi
dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di
auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici
e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità,
efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalità;
f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di
riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli
enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle
gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero
l'eliminazione del controllo pubblico;
g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi
tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di
ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;
h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;
i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro
armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di
modalità di affidamento dei servizi;
l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di
regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche
attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o
sull'inconferibilità di incarichi o cariche;
m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione
delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione
dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e
valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione
della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di
semplificazione;
n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e
controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti,
al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione
dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al
continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard
qualitativi dei servizi;
o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi;
p) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei
cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive
alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e
sui costi degli stessi;
q) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari
nelle attività previste all'articolo 18, per favorire investimenti nel
settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di
razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano
nel settore;
r) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
s) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi
sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
t) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni
speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina
giuridica dei rapporti di lavoro;
u) definizione di strumenti per la trasparenza e la
pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici
locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti
anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per
ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;
v) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso
banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali,
degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità,
nel rispetto dei princìpi dettati dalla normativa nazionale in materia
di trasparenza.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 20. Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il Governo è delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione
della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi
che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi
pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni
innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle
giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di
procedura civile espressione di princìpi generali e assicurando la
concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della
giurisdizione contabile;
b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della
peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti
soggettivi coinvolti, in base ai princìpi della concentrazione e
dell'effettività della tutela e nel rispetto del principio della
ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure
informatiche e telematiche;
c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le
funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso
disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei princìpi vigenti
in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle
competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di
prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola
volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di
costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di
durata del processo;
e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del testo unico di cui al
regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214,
concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva,
prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle
variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati;
f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario,
con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e
immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la
responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso
arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico
ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma
non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con
immediata esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in
caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice
emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum
della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso
precluso l'esercizio del potere di riduzione;
g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti princìpi:
1) specificità e concretezza della notizia di danno;
2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale
devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno
accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;
3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità
dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal
presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri
istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle
forze di polizia, anche locali;
5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine
del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di
soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;
h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di
obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente
pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure
cautelari;
i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze
tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con
indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero
l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o
l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni
pubbliche;
l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e
coordinandole con le norme e i princìpi del codice di procedura civile
relativamente ai seguenti aspetti:
1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle
domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed
esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e
dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di
translatio, in conformità ai princìpi della speditezza procedurale,
della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della
salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialità e
terzietà del giudice;
2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche
ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le
azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di
conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo
III, capo V, del codice civile;
m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni
mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado,
nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni
impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione
dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime
delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei
termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di
procedura civile in ossequio ai princìpi del giusto processo e della
durata ragionevole dello stesso;
n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di
questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di
competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze
che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle
sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in
conformità alle disposizioni
dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai princìpi della nomofilachia e della certezza del diritto;
o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti
l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del
danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di
agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare
o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i
crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo
II, del codice civile;
p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed
esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed
elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il
rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti
in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali
nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi,
siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento
per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini
della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo
della responsabilità e del nesso di causalità.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì a:
a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio
alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita
delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e
applicabili al rito contabile;
b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del
riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al
codice civile;
c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;
d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già
in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina
processuale.
4. Per la stesura dello
schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del
Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del
medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti,
esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura
generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo
gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
5. Il decreto legislativo di
cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni
riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739,
e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto può essere
comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del
Consiglio dei ministri.
6. Entro due anni dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il
Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le
disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda
necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e
della procedura di cui al presente articolo.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 21. Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Al fine di semplificare il
sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore
impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i
rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per
l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in
vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di
attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono
l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere
modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi
provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;
b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono
l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non
sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e
disporne l'abrogazione espressa e specifica;
c) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
d) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
e) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono
adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;
f) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che
costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e
di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali
ratificati dall'Italia.
(2)
2. Lo schema di ciascun
decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per
la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere
comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada
nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio
della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette
nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia
possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i
decreti possono comunque essere adottati.
3. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o
più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
(2) In attuazione della delega prevista dal presente comma vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 22. Clausola di salvaguardia
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Le disposizioni della
presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Art. 23. Disposizioni finanziarie
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Fermo quanto previsto
dagli articoli 8, comma 3, e 14, comma 5, lettera a), dall'attuazione
della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I decreti legislativi di
attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati
di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei
medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura.
3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
L. 07/08/2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187.
Lavori preparatori
Senato della Repubblica (atto n. 1577):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI) in data 23 luglio 2014.
Assegnato alla 1a commissione permanente (affari costituzionali), in sede referente, il 5 agosto 2014 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a 13a 14a e questioni regionali.
Esaminato dalla 1a
commissione permanente (affari costituzionali), in sede referente, il 3 e
9 settembre 2014; l'8, 21, 22, 28 e 29 ottobre 2014; l'8, 15 e 20
gennaio 2015; il 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25, 26 e 31 marzo 2015;
il 1°(gradi) aprile 2015.
Esaminato in aula il 23 ottobre 2014, il 1°(gradi), 8, 15, 21, 22, 28 e 29 aprile 2015 e approvato il 30 aprile 2015.
Camera dei deputati (atto n. 3098):
Assegnato alla I commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 6 maggio 2015 con pareri delle commissioni II, III, IV, V,
VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione (affari costituzionali), in sede
referente, il 12, 13, 14 e 19 maggio 2015; il 4, 11, 16, 17, 18, 23, 24,
25 e 30 giugno 2015; il 1°(gradi), 2, 7, 8, 9, 14, 15 e 16 luglio 2015.
Esaminato in aula il 17 giugno 2015; il 9, 13, 14, 15 e 16 luglio 2015 e approvato, con modificazioni, il 17 luglio 2015.
Senato della Repubblica (atto n. 1577-B):
Assegnato alla 1a (affari costituzionali), in sede referente, il 21 luglio 2015 con pareri delle commissioni 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a 13a 14a e questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (affari costituzionali), in sede referente, il 22, 23, 27, 29 e 31 luglio 2015.
Esaminato in aula il 3 agosto 2015 e approvato il 4 agosto 2015.