Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Capo I
PRINCIPI
Art. 1 Principi generali dell'attività amministrativa (2)
In vigore dal 28 novembre 2012
1. L'attività amministrativa
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai
principi dell'ordinamento comunitario. (3)
1-bis. La pubblica
amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa,
agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga
diversamente. (4)
1-ter. I soggetti privati
preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto
dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di
garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche
amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. (5)
2. La pubblica
amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell'istruttoria.
(2) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(5) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69 e dall'art. 1, comma 37, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 2 Conclusione del procedimento (6) (12)
In vigore dal 28 novembre 2012
1. Ove il procedimento
consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato
d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la
manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o
infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il
procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma
semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. (11)
2. Nei casi in cui
disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5
non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali
devono concludersi entro il termine di trenta giorni. (13)
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono,
secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (13)
4. Nei casi in cui, tenendo
conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione
amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della
particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini
superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche
dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la
semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i
centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (13)
5. Fatto salvo quanto
previsto da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e
di vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i
termini di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza. (14)
6. I termini per la
conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento
d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad
iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17,
i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono
essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a
trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni
relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto
avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,
in via telematica, alla Corte dei conti. (7)
9. La mancata o tardiva
emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della
performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e
amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente. (8)
9-bis. L'organo di governo
individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera
attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto
all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente
nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet
istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e
con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto
a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può
rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in
caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile,
ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare,
secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità
oltre a quella propria. (10) (15)
9-ter. Decorso inutilmente il
termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui
al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma
9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente
previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o
con la nomina di un commissario. (9)
9-quater. Il responsabile
individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno,
comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e
strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato
il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (9)
9-quinquies. Nei
provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono
espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti
e quello effettivamente impiegato. (9)
(6) Articolo modificato dagli artt. 21, comma 1, lett. b) e 2, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni , dalla L. 14 maggio 2005, n. 80. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69; per le disposizioni transitorie, vedi il comma 3 del medesimo art. 7, L. 69/2009.
(7) Comma sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. a) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.
(8) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.
(9) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012.
(10) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35; per i limiti di applicazione del predetto art. 1, D.L. n. 5/2012, vedi il comma 2 del medesimo art. 1, D.L. n. 5/2012. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, comma 01, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(11) Comma così modificato dall'art. 1, comma 38, L. 6 novembre 2012, n. 190.
(12) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono stati determinati con:
- D.P.C.M. 17 novembre 2010, n. 246, per il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione;
- Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del, per la Corte dei conti;
- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 271, per il Ministero per i beni e le attività culturali;
- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 272 e il D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 273, per il Ministero dello sviluppo economico;
- D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 275, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, e D.P.C.M. 18 febbraio 2011, n. 46, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Reg. 18 marzo 2011, per l'ACI;
- D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 72 e con D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225, per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- D.P.C.M. 3 marzo 2011, n. 90, per i procedimenti di durata superiore ai novanta giorni, e D.P.C.M. 8 settembre 2011, n. 178, per i procedimenti di durata non superiore ai novanta giorni, per il Ministero degli affari esteri;
- D.P.C.M. 5 maggio 2011, n. 109 e con D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 147, per il Ministero dell'economia e delle finanze, per la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'Agenzia delle entrate, per l'Agenzia del territorio, per l'Agenzia delle dogane, per la Guardia di finanza e per i Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza;
- Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011 per l'Agenzia spaziale italiana;
- D.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 163, per l'Istituto nazionale di statistica;
- Provv. 26 settembre 2012, per l'Agenzia del demanio;
- D.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214, per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, e D.P.C.M. 21 marzo 2013, n. 58, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero dell'interno;
- D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, e D.P.C.M. 21 gennaio 2015, n. 24, per i procedimenti di durata non superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
- Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7, per i procedimenti amministrativi dell'IVASS.
(13) Vedi, anche, l'art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(14) Vedi, anche, l'art. 7, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la Deliberazione 28 novembre 2012, n. 18388.
(15) Vedi, anche, il D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184.
Art. 2-bis Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento (16)
In vigore dal 21 agosto 2013
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
1-bis. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio
qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine
di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale
sussiste l'obbligo di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un
indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità
stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento. (17)
(16) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, lett. c), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(17) Comma aggiunto dall'art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
In precedenza, il presente comma era stato abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.
Art. 3 Motivazione del provvedimento (18) (19)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Ogni provvedimento
amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale,
deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione
alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della
decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla
decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto
cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
(18) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(19) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 419 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), e con ordinanza 9-14 novembre 2005, n. 420 (Gazz. Uff. 23 novembre 2005, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost. La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.
Art. 3-bis Uso della telematica (20)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Per conseguire maggiore
efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano
l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse
amministrazioni e tra queste e i privati.
(20) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Capo II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Art. 4 Unità organizzativa responsabile del procedimento (21) (22)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Ove non sia già
direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
(21) Rubrica inserita dall'art.21, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(22) I responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:
- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;
- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;
- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;
- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;
- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;
- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;
- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;
- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;
- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;
- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;
- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;
- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;
- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;
- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;
- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;
- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;
- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;
- Del. 4 novembre 2010, n. 3/2010/Del, per la Corte dei conti;
- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;
- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;
- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;
- D.M. 8 agosto 1996, n. 690, per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;
- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;
- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;
- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Del.Consob 2 agosto 2000, modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131, per la Consob;
- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;
- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;
- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;
- Del. 24 giugno 2010, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Provv. 7 aprile 2006 e Provv. 17 agosto 2006, abrogati dall'art. 3, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP e Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 7, per l'IVASS;
- Provv.Banca Italia 14 giugno 2006, n. 682855, Provv.Banca Italia 27 giugno 2006, Provv.Banca Italia 3 agosto 2006, modificato dall'art. 4 e dall'allegato 2, Provv.Banca Italia 21 dicembre 2007, Provv. 25 giugno 2008 e Provv. 22 giugno 2010, per la Banca d'Italia;
- Del. 12 giugno 2006, per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- Del. Garante protez. dati pers. 14 dicembre 2007, n. 66, per il Garante per la protezione dei dati personali;
- Comunicato 11 luglio 2008, per l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo;
- Reg. 18 dicembre 2008 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 18 dicembre 2008) e Reg. 1° luglio 2010 (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 5 luglio 2010), per l'Agenzia delle dogane;
- Del. 23 marzo 2010, n. 173, per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
- Comunicato 15 luglio 2010, per L'ENAC;
- Reg. 1° settembre 2010, per l'AIFA - Agenzia italiana del farmaco;
- Del. 24 maggio 2011, n. 35/2011 per l'Agenzia spaziale italiana;
- Provv. 26 settembre 2012, per l'Agenzia del demanio;
- D.P.C.M. 31 luglio 2014, n. 151, per i procedimenti di durata superiore a novanta giorni, per il Ministero della salute;
- D.P.C.M. 8 giugno 2015, n. 184, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 5 Responsabile del procedimento (23)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Il dirigente di ciascuna
unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente
addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia
effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile
del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
(23) Rubrica inserita dall'art.21, comma 1, lett. e), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 6 Compiti del responsabile del procedimento (24)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Il responsabile del procedimento:
(24) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. f), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(25) Lettera così modificata dall'art. 4, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 6-bis. Conflitto di interessi (26)
In vigore dal 28 novembre 2012
1. Il responsabile del
procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri,
le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento
finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando
ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
(26) Articolo inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7 Comunicazione di avvio del procedimento (27) (28)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Ove non sussistano ragioni
di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le
modalità previste dall'articolo 8,
ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato
a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento
predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le
stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento. (29)
2. Nelle ipotesi di cui al
comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche
prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma
1, provvedimenti cautelari.
(27) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. g), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(28) Vedi, anche, l'art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.
(29) Ai sensi dell'art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.
Art. 8 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (30) (32)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
3. Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta
in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna
delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto
nel cui interesse la comunicazione è prevista.
(30) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. h), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(31) Lettera inserita dall'art. 5, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(32) Vedi, anche, l'art. 2, comma 4, D.L. 28 aprile 2009, n. 39.
Art. 9 Intervento nel procedimento (33)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Qualunque soggetto,
portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire
nel procedimento.
(33) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. i), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 10 Diritti dei partecipanti al procedimento (34) (35)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
(34) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. l), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(35) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate con D.M. 12 gennaio 1995, n. 227.
Art. 10-bis Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (36)
In vigore dal 15 novembre 2011
1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità
competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo,
comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano
all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal
ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di
presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da
documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i
termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza,
dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale
mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella
motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti
in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra
i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o
ritardi attribuibili all'amministrazione. (37)
(36) Articolo inserito dall'art. 6, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(37) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L. 11 novembre 2011, n. 180, a decorrere dal 15 novembre 2011, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, comma 1 della medesima L. 180/2011.
Art. 11 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (38)
In vigore dal 28 novembre 2012
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10,
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione
di questo. (39)
1-bis. Al fine di favorire la
conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del
procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati. (40)
2. Gli accordi di cui al
presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano,
ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia
di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al
presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3. (43)
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un
indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
del privato.
4-bis. A garanzia
dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in
tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle
ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da
una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione
del provvedimento. (41)
[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (42) ]
(38) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. m), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(39) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(40) Comma inserito dall'art. 3 quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273.
(41) Comma inserito dall'art. 7, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(42) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.
(43) Comma così modificato dall'art. 1, comma 47, L. 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (44) (46) (47) (48) (49)
In vigore dal 20 aprile 2013
1. La concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
devono attenersi. (45)
2. L'effettiva osservanza dei
criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
(44) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. n), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(45) Comma così modificato dall'art. 52, comma 2, D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33
(46) Norme di attuazione del presente articolo sono state emanate dal Ministro delle comunicazioni con D.M. 8 gennaio 1998, n. 54.
(47) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento U.E., vedi il decreto 19 novembre 2008, il decreto 10 novembre 2009 e il D.M. 1° marzo 2016.
(48) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, per la realizzazione dei programmi di comunicazione delle organizzazioni professionali di rappresentanza, finalizzati a garantire il coinvolgimento della propria base associativa nelle politiche dedicate all'agroalimentare ed al valore della sua qualità, vedi il decreto 18 dicembre 2008.
(49) Per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di benefici economici, vedi il D.P.C.M. 4 febbraio 2010.
Art. 13 Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione (50)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Le disposizioni contenute
nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della
pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si
applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano
parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai
procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni. (51)
(50) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. o), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(51) Comma così modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a), L. 13 febbraio 2001, n. 45.
Capo IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 14 Conferenza di servizi (52) (53)
In vigore dal 31 maggio 2010
1. Qualora sia opportuno
effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire
una conferenza di servizi. (58)
2. La conferenza di servizi è
sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla
ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa
richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso
termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione
procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni
delle amministrazioni competenti. (54)
3. La conferenza di servizi
può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione
della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta. (55)
4. Quando l'attività del
privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è
convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione
competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di
concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario
entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali
in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la
conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso
al concedente il diritto di voto. (56)
5-bis. Previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. (57)
(52) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. p), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(53) Articolo modificato dall'art. 2, commi 12, 13, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3 bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 luglio 1995, n. 273, dall'art. 17, commi 1, 2, 3, 4, L. 15 maggio 1997, n. 127, dal predetto art 17, L. 127/2007, come modificato dall'art. 2, comma 28, L. 16 giugno 1998, n. 191 e, successivamente, sostituito dall'art. 9, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(54) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dall'art. 49, comma 1, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122..
(55) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(56) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. c), nn. 1) e 2), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(57) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(58) Comma così modificato dall'art. 49, comma 1, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122
Art. 14-bis Conferenza di servizi preliminare (59) (60)
In vigore dal 26 giugno 2012
1. La conferenza di servizi
può essere convocata per progetti di particolare complessità e di
insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta
dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da
uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o
di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le
condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni
dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del
richiedente. (61)
1-bis. In relazione alle procedure di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime
sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che prevedono
che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto
preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a
base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono
essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di
significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento. (64)
2. Nelle procedure di
realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza
di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e
gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In
tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute, e della pubblica incolumità, si pronunciano, per
quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso. (62)
3. Nel caso in cui sia
richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni
dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti
dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di
VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla
richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime
comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale
conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni
per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale.
In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA,
la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa
l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile,
verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali
elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi
le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
3-bis. ll dissenso espresso
in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con
riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di
cui all'articolo 14-quater, comma 3. (63)
4. Nei casi di cui ai commi
1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a
sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito
delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma
2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni
interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi
sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di
affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla
base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
(59) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. q), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(60) Articolo inserito dall'art. 17, comma 5, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, sostituito dall'art. 10, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(61) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(62) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(63) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(64) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Art. 14-ter Lavori della conferenza di servizi (65) (66) (80)
In vigore dal 13 settembre 2014
01. La prima riunione della
conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso
di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla
data di indizione. (67)
1. La conferenza di servizi
assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a
maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica. (75)
2. La convocazione della
prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle
amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica,
almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una
diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una
nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni
successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla
tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici
per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni,
o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o
consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e
le attività culturali. (68)
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis
sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza,
alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. (76)
2-ter. Alla conferenza
possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori
di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il
progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia
effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata,
anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della
convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte
alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. (76)
3. Nella prima riunione della
conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva
alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis,
le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per
l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non
possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4.
Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede
ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. (69)
3-bis. In caso di opera o
attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il
soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di
servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (77)
4. Fermo restando quanto
disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la
conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla
compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto
per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente
si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta
della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi,
il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di
altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di
approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione
pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica
equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici
diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto
committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (70)
4-bis. Nei casi in cui
l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto
positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4
e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA,
qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (78)
5. Nei procedimenti
relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la
VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17,
comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumità. (71)
6. Ogni amministrazione
convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di
competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori
della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e
4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire
direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152;
in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione
alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della
determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai
fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa,
nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta
salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla
mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi
degli articoli 2 e 2-bis. (72)
7. Si considera acquisito
l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela
della salute e della pubblica incolumità, alla tutela
paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i
provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante,
all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. (73)
8. In sede di conferenza di
servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti
dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta
giorni, si procede all'esame del provvedimento.
8-bis. I termini di validità
di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di
assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di
Servizi, decorrono a far data dall'adozione del provvedimento finale. (81)
[9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. (79) (74) ]
10. Il provvedimento finale
concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a
diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
(65) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. r), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(66) Articolo inserito dall'art. 17, comma 6, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(67) Comma premesso dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(68) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, dall'art. 49, comma 2, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(69) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(70) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, così dall'art. 49, comma 2, lett. b-bis), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(71) Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lett. e), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(72) Comma inserito dall'art. 10, comma 1, lett. f), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, così sostituito dall'art. 49, comma 2, lett. d), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(73) Comma modificato dall'art. 10, comma 1, lett. g), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, così sostituito dall'art. 49, comma 2, lett. e), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(74) Comma soppresso dall'art. 49, comma 2, lett. f), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(75) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(76) Comma inserito dall'art. 9, comma 2, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(77) Comma inserito dall'art. 49, comma 2, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(78) Comma inserito dall'art. 49, comma 2, lett. c), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(79) Comma sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. h), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(80) Per la riduzione dei termini, di cui al presente articolo, vedi l'art. 4, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
(81) Comma inserito dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
Art. 14-quater Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (82) (83) (91)
In vigore dal 12 novembre 2014
1. Il dissenso di uno o più
rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla
tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate
alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente
motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
(88)
[2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva. (84) ]
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,
e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di
preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo,
capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle
opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da
parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in
attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione,
è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che ha natura di atto di alta amministrazione.
Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa
intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e
gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando
un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenzo. Se
l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del
Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato
dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una
delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento
dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della
questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una
riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la
partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti
locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di
competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le
specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione
condivisa, anche volta a modificare il progetto originario, motivando
un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se
l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è
indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri
con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di
mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a
quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un
ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime
modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a
individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative
l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri
può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle
regioni o delle province autonome interessate. (85) (90)
3-bis. (89)
3-ter. (89)
3-quater. (89)
3-quinquies. Restano ferme le
attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. (86)
[4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto. (87) ]
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(82) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. s), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(83) Articolo inserito dall'art. 17, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, così sostituito dall'art. 12, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340.
(84) Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(85) Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 49, comma 3, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha sostituito gli originari commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater con l'attuale comma 3 e modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 1), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 luglio 2012, n. 179 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 49, comma 3, lett. b), D.L. 78/2010, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate». Infine, il presente comma è stato così modificato dall'art. 33-octies, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e, successivamente, dall'art. 25, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
(86) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(87) Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(88) Comma così modificato dall'art. 49, comma 3, lett. a), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(89) Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15. Successivamente, l'art. 49, comma 3, lett. b), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha sostituito gli originari commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater con l'attuale comma 3. Infine, la Corte Costituzionale, con sentenza 2-11 luglio 2012, n. 179 (Gazz. Uff. 18 luglio 2012, n. 29 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto art. 49, comma 3, lett. b), D.L. 78/2010, nella parte in cui prevede che, in caso di dissenso espresso in sede di conferenza di servizi da una Regione o da una Provincia autonoma, in una delle materie di propria competenza, ove non sia stata raggiunta, entro il breve termine di trenta giorni, l'intesa, «il Consiglio dei ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate».
(90) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 1, comma 4, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
(91) Per le linee guida operative in caso di remissione al Consiglio dei Ministri, vedi il Provv. 2 gennaio 2003.
Art. 14-quinquies Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto (92)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Nelle ipotesi di
conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto
definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di
cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti
aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di
cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.
(92) Articolo inserito dall'art. 12, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 15 Accordi fra pubbliche amministrazioni (93)
In vigore dal 24 dicembre 2013
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. (94)
2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli
stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione
della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (95) (96)
(93) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. t), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(94) Comma così modificato dall'art. 3, comma 2, lett. b) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.
(95) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 5, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; vedi, anche, l'art. 6, comma 7 del medesimo D.L. 145/2013.
(96) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 10-ter, comma 1, D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.
Art. 16 Attività consultiva (97) (104)
In vigore dal 4 luglio 2009
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti
entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano
richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il
quale il parere sarà reso, che comunque non può superare i venti giorni
dal ricevimento della richiesta. (99)
2. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza
che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in
facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'espressione del parere. In caso di decorrenza del termine senza che
sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che l'organo adito
abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente
procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di
omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può
essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla
mancata espressione dei pareri di cui al presente comma. (100)
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere
rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini. (98)
4. Nel caso in cui l'organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, i termini di cui al
comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. (101)
5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici. (102)
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo
127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. (103)
(97) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. u), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(98) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
(99) Comma sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(100) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 3), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(101) Comma sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 4), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(102) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 5), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(103) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a), n. 6), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(104) L'art. 2, comma 5, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361, ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.
Art. 17 Valutazioni tecniche (105)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Ove per disposizione
espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un
provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano
o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla
disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le
suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e
capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al
comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere
prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od
organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4
dell'articolo 16.
(105) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. v), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 17-bis Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici (106)
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Nei casi in cui è prevista
l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di
amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per
l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di
altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori
competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro
trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato
della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente.
Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve
rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze
istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo
puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il
nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse
ulteriori interruzioni di termini.
2. Decorsi i termini di cui
al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il
nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo
tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al
comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo
schema di provvedimento.
3. Le disposizioni dei commi 1
e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di
assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti
normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.
In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui
all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il
quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso,
concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della
richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti
termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla
osta, lo stesso si intende acquisito.
4. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del
diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti
espressi.
(106) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124.
Art. 18 Autocertificazione (107)
In vigore dal 6 ottobre 2007
1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate
adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione
di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di
cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. (109)
2. I documenti attestanti
atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del
procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso
dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari
per la ricerca dei documenti. (108)
3. Parimenti sono accertati
d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a certificare.
(107) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. z), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(108) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
(109) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.
Art. 19 Segnalazione certificata di inizio attività - Scia (110) (115)
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Ogni atto di
autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla
osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da
atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una
segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze,
ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per
le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa
comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui
all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al
primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli
elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza
dell'amministrazione. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni
di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e
delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle
dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi
elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con
avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto
l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la
segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte
dell'amministrazione. (113)
2. L'attività oggetto della
segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione
competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti
di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della
segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di
divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali
effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività
intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione
competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere,
disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le
misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta
giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle
misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende
vietata. (118)
4. Decorso il termine per
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di
cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i
provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni
previste dall'articolo 21-nonies. (117)
4-bis. Il presente articolo
non si applica alle attività economiche a prevalente carattere
finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (112)
[5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. (111) ]
6. Ove il fatto non
costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o
attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio
attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei
presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre
anni.
6-bis. Nei casi di Scia in
materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo
del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le
disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia,
alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali. (114)
6-ter. La segnalazione
certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio
attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente
impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle
verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire
esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (116)
(110) Articolo sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 21, comma 1, lett. aa), L. 11 febbraio 2005, n. 15, sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 9, comma 3, 4 e 5, L. 18 giugno 2009, n. 69, dall'art. 85, comma 1, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e, successivamente così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; vedi anche il comma 4-ter del medesimo art. 49, D.L. 78/2010.
(111) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.
(112) Comma inserito dall'art. 2, comma 1-quinquies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.
(113) Comma così modificato dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, dall'art. 2, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, successivamente, dall'art. 13, comma 1, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(114) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, lett. b), n. 2), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 e, successivamente, così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
(115) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 2, lett. c), D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
(116) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
(117) Comma modificato dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e dall'art. 19-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.
(118) Comma modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-bis), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, così sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a), L. 7 agosto 2015, n. 124.
Art. 20 Silenzio assenso (119) (120) (125)
In vigore dal 2 febbraio 2016
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19,
nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a
provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di
ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica
all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione
competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del
capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei
controinteressati.
3. Nei casi in cui il
silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda,
l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies 21-nonies.
4. Le disposizioni del
presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti
il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal
rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica
incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di
provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica
il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli
atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri competenti. (122)
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis. (121)
[5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (124) (123) ]
(119) Articolo modificato dall'art. 21, comma 1, lett. bb), L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
(120) A norma dell'art. 3, comma 6-sexsies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti in corso alla data del 15 maggio 2005, ferma la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.
(121) Comma così sostituito dall'art. 7, comma 1, lett. d), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(122) Comma così modificato dall'art. 9, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, dall'art. 54, comma 2, L. 28 dicembre 2015, n. 221.
(123) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 1, comma 3, lett. b), n. 5), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
(124) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1-sexies, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° ottobre 2010, n. 163.
(125) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 ed il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.
Art. 21 Disposizioni sanzionatorie (126)
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 20
'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei
suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed
il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato. (128)
[2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente. (129) ]
2-bis. Restano ferme le
attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette
ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 20. (127)
(126) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. cc), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(127) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.
(128) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124.
(129) Comma abrogato dall'art. 6, comma 1, lett. b), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124.
Capo IV-bis
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO (130)
Art. 21-bis Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati (131)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Il provvedimento
limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei
confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso
effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili
nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero
dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola
di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci.
(130) Capo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(131) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
Art. 21-ter Esecutorietà (132)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Nei casi e con le modalità
stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre
coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il
provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato
non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono
provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità
previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione
delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le
disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
(132) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
Art. 21-quater Efficacia ed esecutività del provvedimento (133)
In vigore dal 28 agosto 2015
1. I provvedimenti
amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia
diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero
l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per
gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso
organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il
termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la
dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché
ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque
essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere
di annullamento di cui all'articolo 21-nonies. (134)
(133) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
(134) Comma così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), L. 7 agosto 2015, n. 124.
Art. 21-quinquies Revoca del provvedimento (135)
In vigore dal 12 novembre 2014
1. Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di
fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o,
salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di
vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può
essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca
comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati,
l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. (137)
1-bis. Ove la revoca di un
atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su
rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia
dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della
contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse
pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con
l'interesse pubblico. (136)
[1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico. (139) (138) ]
(135) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
(136) Comma aggiunto dall'art. 13, comma 8-duodevicies, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.
(137) Comma modificato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-ter), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
(138) Comma abrogato dall'art. 62, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, a decorrere dal 6 giugno 2012.
(139) Comma aggiunto dall'art. 12, comma 1-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 21-sexies Recesso dai contratti (140)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto.
(140) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
Art. 21-septies Nullità del provvedimento (141)
In vigore dal 16 settembre 2010
1. E' nullo il provvedimento
amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da
difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o
elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti
dalla legge.
[2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. (142) ]
(141) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
(142) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.
Art. 21-octies Annullabilità del provvedimento (143)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. E' annullabile il
provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato
da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla
forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia
palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato. (144)
Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
(143) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
(144) La Corte costituzionale, con ordinanza 29 aprile - 26 maggio 2015, n. 92 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato ichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione.
Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio (145)
In vigore dal 28 agosto 2015
1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies,
comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di
interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore
a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi
in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e
tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati,
dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla
legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al
mancato annullamento del provvedimento illegittimo. (146)
2. È fatta salva la
possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.
2-bis. I provvedimenti
amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti
o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato,
accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati
dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi
di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali
nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (147)
(145) Articolo inserito dall'art. 14, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha inserito l'intero Capo IV-bis.
(146) Comma così modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b-quater), nn. 1) e 2), D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, e, successivamente, dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 1), L. 7 agosto 2015, n. 124.
(147) Comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. d), n. 2), L. 7 agosto 2015, n. 124.
Capo V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 22 Definizioni e principi in materia di accesso (148) (150)
In vigore dal 4 luglio 2009
1. Ai fini del presente capo si intende:
2. L'accesso ai documenti
amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse,
costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di
favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la
trasparenza. (149)
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le
informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano
forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo
43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è
esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di
detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
(148) Articolo sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005.
(149) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(150) Vedi, anche, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, la Deliberazione 1° ottobre 2013, n. 73/2013 e la Deliberazione 16 febbraio 2016, n. 385/2016/IV.
Art. 23 Ambito di applicazione del diritto di accesso (151) (152)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22
si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle
aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di
pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di
garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.
(151) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. dd), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(152) Articolo sostituito dall'art. 4, comma 2, L. 3 agosto 1999, n. 265.
Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso (153)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. Il diritto di accesso è escluso:
2. Le singole pubbliche
amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o
comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai
sensi del comma 1. (154)
3. Non sono ammissibili
istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti
informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati
segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine
le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti,
anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti
all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
7. Deve comunque essere
garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente
indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
(153) Articolo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. b), L. 13 febbraio 2001, n. 45, dall'art. 176, comma 1, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e, successivamente, così sostituito dall'art. 16, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005.
(154) Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:
- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;
- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;
- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;
- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;
- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;
- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;
- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;
- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;
- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;
- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l'estero;
- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;
- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;
- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;
- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;
- Provv. 17 novembre 1997, per l'Ufficio Italiano dei Cambi;
- Deliberazione 3 febbraio 1999, per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.
- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);
- Deliberazione 26 marzo 1999, per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;
- D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;
- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;
- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;
- Deliberazione 31 agosto 2000, modificata dall'art. 1, Deliberazione 10 novembre 2005, per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. La citata Deliberazione 31 agosto 2000 è stata sostituita dalla Deliberazione 10 settembre 2008, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- Deliberazione 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS, modificata dalla Deliberazione 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS, dalla Deliberazione 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS e dalla Deliberazione 28 giugno 2006, n. 422/06/CONS, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;
- Deliberazione 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;
- Deliberazione 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);
- Deliberazione 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Provvedimento 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.;
- Deliberazione 7 ottobre 2013, n. 13/311, per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
- Provvedimento 11 marzo 2005, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;
- Reg. 29 ottobre 2005 e Deliberazione 19 giugno 2007, n. 5 (pubblicata, per sunto, nella Gazz. Uff. 5 novembre 2007, n. 257), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
- Deliberazione 26 luglio 2006, per l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali;
- Deliberazione 12 giugno 2006, per l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
- Comunicato 24 aprile 2008, per l'Automobile Club d'Italia;
- Deliberazione 23 marzo 2010, n. 173, per l'INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
- D.M. 20 ottobre 2010, n. 203, per il Comitato di sicurezza finanziaria;
- D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Provvedimento 15 marzo 2016, n. 19, per l'IVASS.
Art. 25 Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (155)
In vigore dal 16 settembre 2010
1. Il diritto di accesso si
esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai
documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene
stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta
giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi
dell'articolo 24, comma 4,
il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e
nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e
regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove
costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale
organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore
civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27
onché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la
Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il
ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per
l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne
informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se
questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della
Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si
sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui
al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione
stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati
personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si
pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso
inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento
di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003,
relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una
pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti
amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede
il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende
il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente
detto termine, il Garante adotta la propria decisione. (156)
5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. (157)
[5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente. (159) (158) ]
[6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti. (160) (158) ]
(155) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. ee), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(156) Comma sostituito dall'art. 15, comma 1, L. 24 novembre 2000, n. 340, dall'art. 17, comma 1, lett. a), L. 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 23, comma 2, della medesima L. 15/2005 e, successivamente, così modificato dall'art. 8, comma 1, lett. b), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(157) Comma modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b), L. 11 febbraio 2005, n. 15, dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 e, successivamente, così sostituito dall'art. 3, comma 2, lett. c) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.
(158) Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 14) dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del medesimo D.Lgs. 104/2010.
(159) Comma inserito dall'art. 17, comma 1, lett. c), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(160) Comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lett. d), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 26 Obbligo di pubblicazione (161)
In vigore dal 13 aprile 2013[1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dallalegge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse. (162) ]
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27
e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni
attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a
precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di
cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai
documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
(161) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. ff), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(162) Comma abrogato dall'art. 53, comma 1, lett. a), D.Lgs, 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 27 Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (163) (168) (169)
In vigore dal 21 agosto 2013
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è è composta da dieci
membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti
delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97,
anche in quiescenza, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, e uno scelto fra i professori di ruolo in materie
giuridiche. E' membro di diritto della Commissione il capo della
struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La
Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400. (166)
2-bis. La Commissione
delibera a maggioranza dei presenti. L'assenza dei componenti per tre
sedute consecutive ne determina la decadenza. (167)
3. La Commissione è rinnovata
ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in
caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del
triennio.
[4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. (165) ]
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4;
vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti
fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica
alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al
Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a
realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni
sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla
medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
[7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo. (164) ]
(163) Articolo sostituito dall'art. 18, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(164) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.
(165) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157.
(166) Comma così modificato dall'art. 47-bis, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(167) Comma inserito dall'art. 47-bis, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(168) Per la ricostituzione della Commissione di cui al presente articolo, vedi l'art. 47-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
(169) Vedi, anche, l'art. 1, comma 1346, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 28 Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio (170)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. L'articolo
15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
«Art. 15.
(Segreto d'ufficio). 1. L'impiegato deve mantenere il segreto
d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni
riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o
concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle
sue funzioni al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle
norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e
documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.».
(170) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. gg), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 29 Ambito di applicazione della legge (171)
In vigore dal 31 maggio 2010
1. Le disposizioni della
presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli enti
pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si applicano,
altresì, alle società con totale o prevalente capitale pubblico,
limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le
disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche. (172)
2. Le regioni e gli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema
costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione
amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente
legge.
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione
le disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la
pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato
al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro
il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione
amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei
procedimenti. (173)
2-ter. Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio attività (175)
e il silenzio assenso e la conferenza di servizi, salva la possibilità
di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano. (174)
2-quater. Le regioni e gli
enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro
competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate
ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle
prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli
ulteriori di tutela (173)
2-quinquies. Le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano
la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo
i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. (173)
(171) Articolo sostituito dall'art. 19, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(172) Comma così sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 1), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(173) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69.
(174) Comma aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), L. 18 giugno 2009, n. 69 e, successivamente, così modificato dall'art. 49, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.
(175) A norma dell'art. 49, comma 4-ter, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, le espressioni «segnalazione certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente, quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al comma 4-bis del citato art. 49 sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddettoD.L. n. 78/2010, quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni normativa statale e regionale.
Art. 30 Atti di notorietà (176)
In vigore dal 8 marzo 2005
1. In tutti i casi in cui le
leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni
asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è
ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo
della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
(176) Rubrica inserita dall'art. 21, comma 1, lett. hh), L. 11 febbraio 2005, n. 15.
Art. 31 (177)
In vigore dal 8 marzo 2005[1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24. ]
(177) Articolo abrogato dall'art. 20, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.